| (Permesso di ricerca).
1. La ricerca dei materiali di cava e torbiera è
consentita, solo nelle aree individuate dal PRAE, a chi sia
munito del permesso secondo le modalità stabilite dalla
presente legge. I possessori dei fondi compresi nel perimetro
al quale si riferisce il permesso non possono opporsi ai
lavori di ricerca. Il ricercatore deve risarcire i danni
cagionati nel corso dello svolgimento del suo lavoro di
ricerca. La regione può fissare a tal scopo una cauzione a
favore del proprietario del suolo. Ogni ulteriore
contestazione tra il proprietario del suolo ed il ricercatore
sarà decisa in conformità alle leggi vigenti.
2. Il permesso di ricerca è rilasciato al richiedente che
abbia ottemperato a quanto previsto dall'articolo 5.
Nell'eventualità di concorrenza con il proprietario del fondo
è preferito quest'ultimo, purché sia iscritto all'Albo
nazionale ai sensi del citato articolo 5.
3. Il permesso di ricerca è efficace per un periodo massimo
di tre anni.
4. I permessi di ricerca non possono essere ceduti a terzi,
nemmeno in parte.
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5. Le leggi regionali determinano:
a) l'ambito dell'attività di ricerca per la quale è
necessario il permesso di ricerca;
b) i casi e le modalità di revoca, di rinuncia e di
decadenza del permesso di ricerca.
Capo IV.
COLTIVAZIONE DEI MATERIALI
DI CAVA E TORBIERA
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