| (Canone di concessione).
1. Il rilascio della concessione è subordinato al
pagamento di un canone di entità
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commisurata al tipo ed alla qualità dei materiali oggetto
della concessione.
2. Nell'ipotesi in cui la concessione sia rilasciata dallo
Stato, dai comuni o dalle province, i canoni sono agli stessi
corrisposti.
3. Il canone di concessione è destinato per un quarto a
favore del Fondo regionale di cui al comma 4 dell'articolo 7,
e per tre quarti a favore del comune interessato per
territorio, a parziale rimborso degli oneri indirettamente
gravanti sul comune in connessione con l'attività di cava. La
legge regionale disciplina le modalità e i tempi del pagamento
del canone.
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