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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4123
DDL0304-0015
Progetto di legge Camera n. 304 - testo presentato - (DDL12-304)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C304. TESTIPDL
...C304.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I. DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC304 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Progetto di coltivazione).
      1.  In relazione a quanto previsto dagli articoli 33,
  34, 35, 41, 42 e 43 del decreto del Presidente della
  Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e dall'articolo 9 della
  legge 30 luglio 1990, n. 221, per lo svolgimento dell'attività
  di cava il richiedente deve allegare alla domanda di
  concessione quanto segue:
        a)  relazione geologica, comprendente i rapporti
  sulla geomorfologia, litologia, giacitura, struttura, stato di
  fratturazione del giacimento.  La relazione deve essere redatta
  da un geologo o da un ingegnere laureato in ingegneria
  mineraria o in ingegneria per l'ambiente e per il territorio,
  iscritti ai rispettivi albi professionali;
        b)  relazione di meccanica delle rocce o meccanica
  delle terre contenente calcoli sulla stabilità dei terreni e
  degli ammassi rocciosi in relazione agli scavi progettati.  La
  relazione deve essere redatta da un ingegnere minerario o per
  l'ambiente e per il territorio, iscritto al relativo albo
  professionale;
        c)  relazione sul progetto di coltivazione,
  contenente la descrizione del metodo e la motivazione della
  scelta, anche in relazione al recupero ed alla risistemazione
  delle aree; programma annuale di
 
                              Pag. 15
 
  coltivazione e quantitativi di materiale estratto; calcoli
  giustificativi delle tecniche di abbattimento, delle macchine
  operatrici e degli impianti utilizzati; descrizione delle
  macchine e delle apparecchiature utilizzate e delle loro
  caratteristiche di omologazione; previsione e programma di
  prevenzione dei rischi di infortunio e di malattie
  professionali, nonché di igiene ambientale; descrizione
  dell'organizzazione del lavoro;
        d)  progetto di risistemazione ambientale durante e
  al termine della concessione, ivi comprese le aree di
  discarica dei materiali di risulta; finalità del recupero e
  destinazione urbanistica finale dell'area; modalità e sequenza
  dei lavori di recupero; opere di rimodellamento delle scarpate
  e del fondo cava; superfici interessate dai lavori totali o
  per lotti; opere in verde; durata dei lavori; costi di
  recupero totali e per lotti;
        e)  studio di impatto ambientale, con particolare
  riferimento ad acque superficiali e sotterranee, flora e
  fauna; stabilità dei versanti, vincoli e popolazioni residenti
  nelle aree limitrofe; bilancio ambientale con la
  determinazione dell'indice di impatto ambientale durante e
  dopo la coltivazione;
        f)  relazione economico-finanziaria; caratteristiche
  merceologiche del prodotto mercantile ed analisi di mercato;
  livelli produttivi del grezzo e del mercantile;
  immobilizzazione finanziaria per impianti; studio di
  redditività; confronto tra redditività ed impatto
  ambientale;
        g)  cartografia generale e di dettaglio
  dell'area;
        h)  valutazione della rete viaria e dei trasporti
  esistenti, nonché della loro adeguatezza e idoneità con
  riguardo alle esigenze dell'attività di coltivazione e a
  quelle degli addetti.
    2.  Il progetto di cui alla lettera  d)   del comma 1
  deve essere redatto da un ingegnere o da un perito industriale
  minerario.  Gli altri elaborati di cui al comma 1
 
                              Pag. 16
 
  devono essere redatti, per quanto di competenza, da esperti
  in geologia, ingegneria mineraria, architettura del paesaggio,
  botanica, zoologia, biologia, scienze agrarie e forestali.
  Quanto indicato al comma 1 deve essere presentato all'autorità
  competente insieme alla domanda di concessione.
    3.  Per le cave in esercizio alla data di entrata in vigore
  della presente legge l'imprenditore provvede entro un anno ad
  integrare il progetto con la documentazione di cui al comma
  1.
 
DATA=940420 FASCID=DDL12-304 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0304 TOTPAG=0025 TOTDOC=0030 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=014 PAGFIN=0016 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=030400 00 FASCIDC=12DDL0304 SORTNAV=0030400 000 00000 ZZDDLC304 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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