| (Controllo dell'attività estrattiva
di cava e torbiera).
1. Le regioni emanano norme in materia di controllo
dell'attività estrattiva di cava e torbiera in conformità ai
princìpi definiti dalla presente legge al fine di disciplinare
le attività di vigilanza, sulla rispondenza dell'attività
stessa alle norme di legge, alle previsioni e prescrizioni del
PRAE ed alle modalità esecutive fissate dai permessi di
ricerca e dalle concessioni di coltivazione.
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2. Le regioni vigilano sull'applicazione delle leggi in
materia di cave e torbiere per quanto riguarda:
a) il rispetto dei dispositivi dei permessi e delle
concessioni;
b) l'applicazione delle norme di polizia delle
cave, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
aprile 1959, n. 128, nonché delle norme in materia di igiene e
sicurezza del lavoro di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e al decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, tramite i dipendenti
della regione facenti parte dell'Uffico tecnico minerario
regionale di cui all'articolo 18.
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