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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4129
DDL0304-0021
Progetto di legge Camera n. 304 - testo presentato - (DDL12-304)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C304. TESTIPDL
...C304.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I. DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 19.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC304 ZZ12 ZZPD ZZPR
                (Commissione tecnica regionale
                   delle cave e torbiere).
      1.  Presso ogni regione è costituita la Commissione
  tecnica regionale delle cave e torbiere, di seguito denominata
  "Commissione".
    2.  La Commissione, secondo criteri interdisciplinari, è
  formata da esperti in
 
                              Pag. 19
 
  geologia, ingegneria mineraria, architettura del paesaggio,
  urbanistica, botanica, biologia, zoologia, scienze agrarie e
  forestali, diritto amministrativo ed economia.
    3.  La Commissione è presieduta dall'assessore regionale
  all'ambiente e dura in carica cinque anni, rinnovabili una
  sola volta consecutivamente.
    4.  Il parere della Commissione sostituisce ogni altro
  parere o nulla-osta di competenza di altri enti della
  regione.
    5.  La Commissione è l'organo consultivo della regione in
  materia di cave e torbiere.
    6.  Il parere della Commissione è obbligatorio sui seguenti
  provvedimenti:
        a)  PRAE dei minerali di cava e delle torbe;
        b)   permesso di ricerca;
        c)  concessione di coltivazione dei materiali di
  cava e delle torbe.
    7.  La Commissione effettua, ai sensi dell'articolo 16, il
  collaudo dell'esecuzione del progetto di coltivazione e delle
  opere di risistemazione ambientale.
    8.  La Commissione formula altresì i pareri previsti dalla
  presente legge o richiesti dalla giunta e dal consiglio
  regionale in merito ai problemi tecnici, giuridici, economici,
  sociali e di programmazione inerenti al settore estrattivo di
  competenza regionale, comprese le acque minerali e termali e
  le risorse geotermiche di competenza locale, ai sensi
  dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n.
  896.
 
DATA=940420 FASCID=DDL12-304 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0304 TOTPAG=0025 TOTDOC=0030 NDOC=0021 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0018 RIGINIZ=029 PAGFIN=0019 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=030400 00 FASCIDC=12DDL0304 SORTNAV=0030400 000 00000 ZZDDLC304 NDOC0021 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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