| (Sanzioni).
1. Chiunque intraprenda senza autorizzazione operazioni
di ricerca per le quali la regione prevede il relativo
permesso è punito con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50
milioni.
2. Chiunque compia attività di coltivazione di cave e
torbiere in difformità dalle prescrizioni contenute nella
concessione regionale è punito con l'ammenda da lire 50
milioni a lire 200 milioni.
3. Chiunque intraprenda l'attività di coltivazione di cave
e torbiere senza concessione è punito con l'arresto da sei
mesi a due anni e con l'ammenda da lire 100 milioni a lire 400
milioni. Se tale attività è svolta in zone per le quali si
applicano le misure previste dalla legge 29 giugno 1939, n.
1497, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394, la pena è raddoppiata. Alla stessa pena
è soggetto l'imprenditore che non provvede alla sistemazione
degli scavi secondo il progetto di risanamento dell'assetto
ambientale approvato dalla regione, ferma restando la facoltà
della regione di avvalersi del potere di cui al comma 5.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, il valore del
materiale estratto è determinato sulla base dei valori medi di
mercato della sostanza, con le modalità previste dall'articolo
24.
5. Nei casi di cui al comma 3 il giudice dispone la
confisca del materiale abbattuto e delle attrezzature, e
ordina il risanamento dell'assetto ambientale dello scavo con
facoltà della regione di eseguire d'ufficio i lavori relativi,
e salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa ai sensi delle
leggi regionali e, in difetto, ai sensi del codice civile.
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Capo VI.
PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE NAZIONALE
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