| (Comitato nazionale di programmazione
delle cave e torbiere).
1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e
coordinamento delle attività amministrative delle regioni ai
sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382,
nonché per l'esercizio delle funzioni attinenti ai rapporti
internazionali e con la Comunità europea, ed ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 2 della legge 18 maggio 1989, n.
183, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri il Comitato nazionale di programmazione delle cave e
torbiere, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è composto da esperti in materia di cave e
torbiere, in ingegneria mineraria, in geologia, in
architettura del paesaggio, in urbanistica, in botanica, in
biologia, in zoologia, in scienze agrarie e forestali, in
diritto amministrativo ed in materie economiche, designati dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente, in ragione di:
a) due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri
dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e
forestali, delle finanze, dei lavori pubblici;
b) un rappresentante di ciascuna delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il Comitato è costituito, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro dell'ambiente, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, e dura in carica cinque anni,
prorogabili per una sola volta. Con le medesime modalità si
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procede alla sostituzione dei suoi componenti.
4. Qualora, entro novanta giorni dalla richiesta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente, siano pervenute le
designazioni degli esperti di cui al comma 2 per almento due
terzi dei componenti, il Comitato si intende comunque
costituito ed è abilitato ad esercitare le proprie funzioni.
Alle necessarie integrazioni provvede con successivi decreti
il Presidente del Consiglio dei ministri secondo le modalità
previste dal comma 3.
5. Con apposito regolamento, approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente, il Comitato disciplina
il proprio funzionamento.
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