| (Tariffe).
1. Il Comitato, entro sei mesi dalla sua costituzione,
predispone le tabelle che le regioni applicano per fissare le
tariffe minime e massime attinenti alla coltivazione
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di cave e torbiere. Le tabelle si basano sul valore medio di
mercato dei materiali e delle sostanze estratte, in modo che
agli operatori che esercitano l'attività estrattiva sia
assicurato sull'intero territorio nazionale un trattamento
economico compatibile con le esigenze di un'ordinata
concorrenza commerciale. Il Comitato aggiorna annualmente le
tabelle delle tariffe minime e massime secondo le variazioni
dei valori medi di mercato dei materiali e delle sostanze
estratte.
2. La determinazione delle tariffe è differenziata per le
categorie di materiali e sostanze di cave e torbiere di cui
all'articolo 2, tenuto conto della rilevanza economica del
prodotto sul mercato nazionale e locale.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente, approva con proprio
decreto le tariffe e le trasmette alle regioni, che sono
tenute ad uniformarvisi.
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