| (Agenzia).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge è costituita un'Agenzia che provvederà alle
attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e alla
tutela del lavoro negli impianti e nei locali di lavorazione
sottoposti alle norme di polizia delle miniere, delle cave e
delle torbiere, avvalendosi, per le incombenze di ordine
igienico e sanitario, dei medici delle unità sanitarie
locali.
Capo VII.
NORME FINALI E TRANSITORIE
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