| (Adeguamenti legislativi).
1. Sono abrogati la lettera m) del primo comma
dell'articolo 97 del regio decreto 25
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luglio 1904, n. 523, l'articolo 45 e l'ultimo comma
dell'articolo 64 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443,
nonché ogni altra disposizione di legge che preveda una
disciplina speciale in materia di cave e torbiere per
determinate zone del territorio nazionale in esecuzione delle
disposizioni della legge 29 novembre 1971, n. 1097.
2. Per le attività estrattive effettuate ai sensi della
presente legge si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 32 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. I
provvedimenti ivi previsti sono di competenza dello stesso
organo che ha rilasciato la concessione ai sensi degli
articoli 3 e 10 della presente legge.
3. Per le attività estrattive esercitate in regime di
concessione si applicano le norme del titolo II, capo III e
capo IV, e del titolo IV del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443.
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