| 1. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto,
il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere,
ripartendo fra i comitati tecnici regionali secondo le
necessità, ventisei unità di personale da inquadrare nel
profilo di ispettore antincendio. L'organico di tale profilo,
risultante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della
legge 5 dicembre 1988, n. 521, è pertanto incrementato dalle
predette unità.
2. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto,
saranno assegnate al Ministero dell'interno, nell'ambito delle
dotazioni organiche, ventisei unità da inquadrare nel profilo
di dattilografo e ventisei unità da inquadrare nel profilo di
coadiutore, mediante la procedura di mobilità ai sensi della
vigente normativa. Per le stesse esigenze possono essere
utilizzate, fino al 31 agosto 1994, le graduatorie degli
idonei dei concorsi già espletati per la copertura di posti a
vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in
vigore alla data del 31 dicembre 1993.
3. E' istituita, presso il Servizio inquinamento
atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero
dell'ambiente, la divisione rischio industriale. A tale fine,
la dotazione organica complessiva di cui alla tabella A
allegata alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modificazioni, è aumentata di una unità di primo dirigente
tecnico. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di
cui alla tabella B allegata alla legge 8 luglio 1986, n. 349,
e successive modificazioni, saranno assegnate venti unità
mediante la procedura di mobilità ai sensi della vigente
normativa. Le venti unità sono così distribuite:
IX qualifica:
ingegnere direttore: n. 1 unità;
chimico direttore: n. 1 unità;
VIII qualifica:
chimico direttore: n. 1 unità;
fisico direttore: n. 1 unità;
geologo direttore: n. 1 unità;
ingegnere direttore: n. 2 unità;
analista di sistema: n. 1 unità;
biologo direttore: n. 1 unità;
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VII qualifica:
ingegnere: n. 2 unità;
programmatore di sistema: n. 1 unità;
collaboratore amministrativo: n. 1 unità;
VI qualifica:
assistente statistico: n. 1 unità;
programmatore: n. 1 unità;
assistente linguistico: n. 1 unità;
IV qualifica:
dattilografo: n. 2 unità;
addetto alle unità di acquisizione dati: n. 2
unità.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, si provvede ai necessari adempimenti con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'ambiente.
5. Per gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle
attività industriali di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il
Ministero dell'ambiente può affidare incarichi ad esperti con
contratto di diritto privato sulla base di uno schema tipo
approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro del tesoro. Gli esperti possono rappresentare
il Ministero dell'ambiente nelle conferenze di servizi
previste dagli articoli 9 e 10 del presente decreto.
6. Per le finalità di cui al comma 1 la spesa è valutata
in lire 1.040 milioni annui, a decorrere dal 1994, da
iscrivere nello apposito capitolo del Ministero
dell'interno.
7. Per le finalità di cui al comma 3 la spesa è valutata
in lire 57 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere
nell'apposito capitolo del Ministero dell'ambiente.
8. Per gli esperti di cui al comma 5 è autorizzata la
spesa annua di lire 1.800 milioni, a decorrere dal 1994, da
iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente.
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