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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


414
DDL0023-0023
Progetto di legge Camera n. 23 - testo presentato - (DDL12-23)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.23 (che inizia a pag.21 dello stampato)
...C23. TESTIPDL
...C23.
...Decreto-legge 10 marzo 1994, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
Articolo 18.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC23 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto,
  il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere,
  ripartendo fra i comitati tecnici regionali secondo le
  necessità, ventisei unità di personale da inquadrare nel
  profilo di ispettore antincendio.  L'organico di tale profilo,
  risultante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della
  legge 5 dicembre 1988, n. 521, è pertanto incrementato dalle
  predette unità.
      2.  Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto,
  saranno assegnate al Ministero dell'interno, nell'ambito delle
  dotazioni organiche, ventisei unità da inquadrare nel profilo
  di dattilografo e ventisei unità da inquadrare nel profilo di
  coadiutore, mediante la procedura di mobilità ai sensi della
  vigente normativa.  Per le stesse esigenze possono essere
  utilizzate, fino al 31 agosto 1994, le graduatorie degli
  idonei dei concorsi già espletati per la copertura di posti a
  vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in
  vigore alla data del 31 dicembre 1993.
      3.  E' istituita, presso il Servizio inquinamento
  atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero
  dell'ambiente, la divisione rischio industriale.  A tale fine,
  la dotazione organica complessiva di cui alla tabella A
  allegata alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
  modificazioni, è aumentata di una unità di primo dirigente
  tecnico.  Nell'ambito della dotazione organica complessiva di
  cui alla tabella B allegata alla legge 8 luglio 1986, n. 349,
  e successive modificazioni, saranno assegnate venti unità
  mediante la procedura di mobilità ai sensi della vigente
  normativa.  Le venti unità sono così distribuite:
        IX qualifica:
          ingegnere direttore: n. 1 unità;
          chimico direttore: n. 1 unità;
        VIII qualifica:
          chimico direttore: n. 1 unità;
          fisico direttore: n. 1 unità;
          geologo direttore: n. 1 unità;
          ingegnere direttore: n. 2 unità;
          analista di sistema: n. 1 unità;
          biologo direttore: n. 1 unità;
 
                              Pag. 22
 
        VII qualifica:
          ingegnere: n. 2 unità;
          programmatore di sistema: n. 1 unità;
          collaboratore amministrativo: n. 1 unità;
        VI qualifica:
          assistente statistico: n. 1 unità;
          programmatore: n. 1 unità;
          assistente linguistico: n. 1 unità;
        IV qualifica:
          dattilografo: n. 2 unità;
          addetto alle unità di acquisizione dati: n. 2
  unità.
      4.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
  del presente decreto, si provvede ai necessari adempimenti con
  decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
  Ministro dell'ambiente.
      5.  Per gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle
  attività industriali di cui all'articolo 4 del decreto del
  Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il
  Ministero dell'ambiente può affidare incarichi ad esperti con
  contratto di diritto privato sulla base di uno schema tipo
  approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
  con il Ministro del tesoro.  Gli esperti possono rappresentare
  il Ministero dell'ambiente nelle conferenze di servizi
  previste dagli articoli 9 e 10 del presente decreto.
      6.  Per le finalità di cui al comma 1 la spesa è valutata
  in lire 1.040 milioni annui, a decorrere dal 1994, da
  iscrivere nello apposito capitolo del Ministero
  dell'interno.
      7.  Per le finalità di cui al comma 3 la spesa è valutata
  in lire 57 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere
  nell'apposito capitolo del Ministero dell'ambiente.
      8.  Per gli esperti di cui al comma 5 è autorizzata la
  spesa annua di lire 1.800 milioni, a decorrere dal 1994, da
  iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del
  Ministero dell'ambiente.
 
DATA=940311 FASCID=DDL12-23 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0023 TOTPAG=0030 TOTDOC=0027 NDOC=0023 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0021 RIGINIZ=005 PAGFIN=0022 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=21 PAGEFIN=22 SORTRES= SORTDDL=002300 00 FASCIDC=12DDL0023 SORTNAV=0002300 000 00000 ZZDDLC23 NDOC0023 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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