| 1. Le tabelle I e II annesse al regio decreto 30 settembre
1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono integrate nel
senso che le facoltà o gli istituti universitari abilitati al
conferimento di lauree in lettere o materie letterarie, in
lingue e letterature straniere, in scienze dell'educazione, in
giurisprudenza, in economia e commercio nonché in scienze
politiche possano rilasciare anche diplomi di laurea con
indirizzo in stenografia.
2. I corsi di laurea con indirizzo in stenografia debbono
comprendere nei piani di studio, come materie fondamentali, i
seguenti insegnamenti:
a) storia della
scrittura-stenoscrittura-trattazione parola e testi
(biennale);
b) grammatica dei linguaggi stenografici ammessi al
pubblico insegnamentotrattamento della parola e del testo ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1955, n. 1089 (biennale);
c) abilità linguistico-stenografica di un idioma a
scelta dello studente (biennale);
d) transcodificazione nei linguaggi stenografici di
cui alla lettera b);
e) didattica della
scrittura-stenoscrittura-laboratorio trattazione parola-testi
e informazioni - classe di concorso - A089LXXXIX;
f) glottologia;
g) filosofia del linguaggio.
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