| 1. L'insegnamento di storia della
scrittura-stenoscrittura-trattazione parola e testi, di
grammatica dei linguaggi stenografici, di abilità
linguistico-stenografica, di
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transcodificazione e di didattica della
scrittura-stenoscrittura-laboratorio trattazione parola-testi
e informazioni, è affidato, fino all'espletamento di appositi
pubblici concorsi, ai docenti di stenografia, in lingua
italiana e straniera, nonché con gli stenoterminali, di ruolo
ordinario della scuola secondaria superiore statale di secondo
grado con provata esperienza relativamente ai nuovi metodi
pedagogici e didattici.
2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, con proprio decreto, determina i criteri e le
modalità per la formulazione di una graduatoria per titoli, a
livello regionale, riferita ai docenti di ruolo ordinario
interessati ad assumere l'incarico di insegnamento di cui al
comma 1.
3. L'insegnamento può essere altresì affidato con contratti
di diritto privato, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
4. I contratti di cui al comma 3 sono attribuiti a docenti
laureati con almeno venticinque anni di attività di
insegnamento della stenografia nelle scuole secondarie di
secondo grado, a laureati nei corsi di cui all'articolo 1 e a
docenti che ricoprano incarichi di insegnamento presso le
scuole superiori di formazione nella stenografia parlamentare
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
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