| 1. Per gli insegnanti di stenografia, di ruolo ordinario
nella scuola secondaria di secondo grado, che dovranno essere
inquadrati nel ruolo dei docenti laureati, il Ministro della
pubblica istruzione predispone una graduatoria di merito
relativa al possesso di attestati o diplomi riguardanti
l'attività educativo-didattica, di aggiornamento-formazione,
di docenza nel corso biennale post-diploma svoltosi presso
l'Istituto tecnico commerciale statale "Guido Piovene" di
Vicenza e Nembro (Bergamo) nel biennio accademico 1988/1990,
di direzione di corsi di aggiornamento nei seminari
autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione, dagli
Istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e
l'aggiornamento educativi (IRRSAE), dai provveditorati agli
studi e dagli istituti statali.
2. Per i docenti di stenografia di ruolo ordinario nella
scuola secondaria superiore di secondo grado, privi degli
attestati o diplomi di cui al comma 1, il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
predispone, sentita l'Unione professionale stenografica
italiana di Alzano lombardo (Bergamo), un corso speciale di
aggiornamento-formazione-riconversione relativo ai nuovi
metodi pedagogico-didattici riguardanti gli insegnamenti di
cui all'articolo 1, nonché alle tecnologie informatiche degli
stenoterminali, della durata di otto mesi.
3. I corsi sono tenuti da esperti docenti di stenografia di
ruolo ordinario nella scuola secondaria superiore di secondo
grado con provata abilità nella formazione-aggiornamento dei
docenti.
4. Il corso speciale è strutturato in sei ore settimanali
da suddividersi in due pomeriggi.
5. Gli obiettivi programmatico-didattici del corso
speciale, strutturati in unità
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didattiche relative alle discipline oggetto di insegnamento,
hanno riferimento agli insegnamenti di cui all'articolo 1.
6. La frequenza al corso è obbligatoria. Al termine del
corso speciale i partecipanti elaborano ed illustrano una tesi
su una unità didattica oggetto di studio concordata con i
relativi docenti.
7. Ai partecipanti giudicati idonei è rilasciato un
attestato-diploma equipollente al titolo conseguito dai
laureati ai sensi della presente legge.
8. Coloro i quali non abbiano conseguito il titolo di cui
al comma 7 rimangono nel ruolo dei docenti diplomati purché
già in possesso di abilitazione ottenuta a seguito del
superamento del relativo concorso a cattedre.
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