| 1. Ai vincitori di concorso nella pubblica amministrazione,
nelle Forze armate, nei Corpi di polizia, nelle regioni o
nelle unità sanitarie locali e nelle aziende statali, autonome
e parastatali, non può essere imposto un vincolo di permanenza
nella sede sita in regione diversa da quella di residenza per
un periodo superiore a due anni.
2. I vincoli di durata superiore, ancorché non scaduti alla
data di entrata in vigore della presente legge, si intendono
scaduti qualora siano decorsi i due anni dalla immissione in
servizio.
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