| 1. Alla scadenza del vincolo di permanenza in sede posta in
regione diversa da quella di provenienza, il dipendente può
chiedere all'amministrazione di appartenenza di essere
trasferito in una sede sita nella regione di origine.
2. Qualora il trasferimento non venga concesso decorsi sei
mesi dalla domanda, l'amministrazione di appartenenza del
dipendente è tenuta a corrispondergli l'indennità di missione
sino a quando non venga disposto il trasferimento.
3. Qualora la domanda di trasferimento del dipendente sia
accolta e questi entro trenta giorni non prenda servizio nella
sede posta nella regione di appartenenza, si dà luogo alla
restituzione delle somme corrisposte a titolo di indennità di
missione, rivalutate secondo la variazione dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati,
elaborata dall'ISTAT, oltre gli interessi legali, dalla data
dei singoli versamenti.
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4. Il dipendente che abbia presentato istanza di
trasferimento può rinunziarvi in ogni momento e non oltre la
data nella quale il trasferimento venga disposto, previa
restituzione della somma incassata a titolo di indennità di
missione, maggiorata dei soli interessi al tasso legale.
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