| Onorevoli Colleghi! -- E' stato per l'iniziativa
legislativa del primo dei proponenti della presente proposta
di legge che le Camere hanno approvato definitivamente, nella
X legislatura, la proposta di legge con la quale i limiti di
età per l'assunzione dei pubblici dipendenti è stata elevata a
quarant'anni.
Si rilevava infatti come, specie nel Mezzogiorno, la lunga
attesa per un inserimento occupazionale si fosse tradotta in
troppi casi in una clamorosa beffa: l'aver inutilmente
consumato l'età "canonica", allora fissata in trentacinque
anni, senza che alcuno sbocco avesse potuto verificarsi per
molti, per troppi cittadini italiani, soprattutto
meridionali.
Nemmeno il pubblico impiego, che nel disastro economico e
sociale del Mezzogiorno rappresentava, in mancanza di spazi
occupazionali privati, una sorta di "riserva strategica" della
speranza e della disperazione assolveva più al duplice ruolo
di potenziale area di occupazione per un certo numero di
disoccupati e di inoccupati e di garanzia per il funzionamento
dello Stato nel centro-nord, essendo ben noto a tutti, ma non
ai figuri della politica affiliati alla "Lega Lombarda", che
senza il lavoro, la presenza, l'impegno dei meridionali
nessuna struttura ed articolazione dello Stato potrebbe
funzionare al centronord: dai Carabinieri alla Polizia di
Stato, alla Guardia di finanza, alle dogane, alle ferrovie,
alle poste, alle direzioni ed agli uffici provinciali di tutti
i Dicasteri.
Elevato così il limite a quarant'anni si è riaperta la
piccola valvola di sfogo della disoccupazione meridionale (e,
per quanto marginale, settentrionale) nel pubblico impiego.
Ma sono restati non pochi scompensi legislativi: tra i più
rilevanti quello contenuto nella legge 19 dicembre 1984, n.
863, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, recante
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misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli
occupazionali.
Secondo il decreto-legge n. 726 del 1984 possono accedere
infatti ai contratti di formazione e lavoro solo coloro la cui
età sia compresa tra i quindici ed i ventinove anni, elevati a
trentadue per i giovani residenti nei territori del
Mezzogiorno dall'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 1991,
n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ giugno
1991, n. 169, che ha recepito il contenuto di un'analoga
proposta presentata nella X legislatura (Parlato, atto Camera
n. 4112). Si ritiene però he tale limite di età debba essere
ulteriormente elevato a trentacinque anni in tutto il
territorio nazionale per offrire maggiori opportunità ai
disoccupati e agli inoccupati, vista anche l'elevazione a 32
anni operata dal decreto-legge 17 marzo 1994, n. 178, in corso
di conversione.
Cogliendo inoltre l'uso distorto e clientelare che viene
fatto della possibilità di avviare solo per chiamata
nominativa ai contratti di formazione e lavoro i disoccupati,
si propone una modifica della norma, nel senso di consentire
l'ammissione dei disoccupati ai contratti di formazione e
lavoro per il 50 per cento numericamente e per il restante 50
per cento secondo la formula legislativa ora vigente.
E' infatti evidente come, senza ombra di dubbio, i
contratti di formazione e lavoro vengano cinicamente
utilizzati proprio per quelle possibilità di chiamata
nominativa che offrono il destro a squallide operazioni
clientelari le quali rendono possibile a sud il ciclo
"emergenza sociale-clientelismoconsenso" privatizzando per
pochi, per non dire altro, a favore di un deteriore modo di
fare politica, obiettive e generali opportunità di lavoro che
vanno offerte a tutti.
A Napoli, in particolare, sono assurti all'onore della
cronaca della peggiore decadenza del costume politico, gli
avviamenti al lavoro mercè contratti di tal fatta promossi
dalla SEPSA, dall'ATI, dalla GESAC, dalla COMINSUD, dalla
FIAT-LANCIA: assunzioni pilotate con le quali si è tentato ed
in qualche caso ancora si tenta di
privilegiare taluni disoccupati rispetto ad altri, taluni
esponenti politici e taluni partiti rispetto all'interesse
generale.
Né vale dire che la chiamata nominativa agevola la
"disponibilità" degli imprenditori che avrebbero pieno diritto
ad una preventiva selezione di chi inseriscono nei propri
organici. Infatti questa possibilità, semmai davvero autentica
e socialmente legittima - del che si dubita - resta ancora
attuabile per il 50 per cento della forza lavoro con cui
stipulare i contratti. Ma occorre dire che essa è pretestuosa
e non è affatto autentica, proprio nella fattispecie: non di
assunzioni, infatti, si tratta ma di contratti di formazione e
lavoro al termine dei quali è nella facoltà del datore di
lavoro, e solo di questo, la possibilità di trasformare il
rapporto in contratto a tempo indeterminato. E quindi sarà
proprio e solo dei contrattisti a chiamata numerica osservare
i comportamenti sul lavoro che aprano la possibilità di
trasformazione del precariato del contratto in una stabile
opportunità di lavoro.
Colleghi deputati, è alla vostra sensibilità sociale nonché
alla vostra responsabilità politica che sottoponiamo questa
proposta di legge.
La sua approvazione consentirebbe un parziale recupero,
dall'ingiustizia sociale, dai ritardi di sviluppo, dal
malaffare clientelare, dall'insensibilità solidaristica,
dall'emarginazione occupazionale, dei disoccupati, soprattutto
quelli meridionali, contro i quali non possono, non devono
aggiungersi - per quanto possibile - le iniquità delle
restrizioni anagrafiche e della dilagante decadenza dei
costumi politici di chi, da autentico sciacallo, intende
privatizzare anziché socializzare le marginali opportunità di
lavoro che, nell'attuale degradato quadro socio-economico
meridionale, ancora residuano.
Ci riserviamo inoltre, in sede di esame parlamentare del
citato decreto-legge 17 marzo 1994, n. 178, di presentare
alcuni emendamenti che consentano di adeguarne le norme con
riferimento a quanto previsto dalla presente proposta di
legge.
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