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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4152
DDL0307-0002
Progetto di legge Camera n. 307 - testo presentato - (DDL12-307)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C307. TESTIPDL
...C307.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC307 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- E' stato per l'iniziativa
  legislativa del primo dei proponenti della presente proposta
  di legge che le Camere hanno approvato definitivamente, nella
  X legislatura, la proposta di legge con la quale i limiti di
  età per l'assunzione dei pubblici dipendenti è stata elevata a
  quarant'anni.
    Si rilevava infatti come, specie nel Mezzogiorno, la lunga
  attesa per un inserimento occupazionale si fosse tradotta in
  troppi casi in una clamorosa beffa: l'aver inutilmente
  consumato l'età "canonica", allora fissata in trentacinque
  anni, senza che alcuno sbocco avesse potuto verificarsi per
  molti, per troppi cittadini italiani, soprattutto
  meridionali.
    Nemmeno il pubblico impiego, che nel disastro economico e
  sociale del Mezzogiorno rappresentava, in mancanza di spazi
  occupazionali privati, una sorta di "riserva strategica" della
  speranza e della disperazione assolveva più al duplice ruolo
  di potenziale area di occupazione per un certo numero di
  disoccupati e di inoccupati e di garanzia per il funzionamento
  dello Stato nel centro-nord, essendo ben noto a tutti, ma non
  ai figuri della politica affiliati alla "Lega Lombarda", che
  senza il lavoro, la presenza, l'impegno dei meridionali
  nessuna struttura ed articolazione dello Stato potrebbe
  funzionare al centronord: dai Carabinieri alla Polizia di
  Stato, alla Guardia di finanza, alle dogane, alle ferrovie,
  alle poste, alle direzioni ed agli uffici provinciali di tutti
  i Dicasteri.
    Elevato così il limite a quarant'anni si è riaperta la
  piccola valvola di sfogo della disoccupazione meridionale (e,
  per quanto marginale, settentrionale) nel pubblico impiego.
    Ma sono restati non pochi scompensi legislativi: tra i più
  rilevanti quello contenuto nella legge 19 dicembre 1984, n.
  863, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30
  ottobre 1984, n. 726, recante
 
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  misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli
  occupazionali.
    Secondo il decreto-legge n. 726 del 1984 possono accedere
  infatti ai contratti di formazione e lavoro solo coloro la cui
  età sia compresa tra i quindici ed i ventinove anni, elevati a
  trentadue per i giovani residenti nei territori del
  Mezzogiorno dall'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 1991,
  n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ giugno
  1991, n. 169, che ha recepito il contenuto di un'analoga
  proposta presentata nella X legislatura (Parlato, atto Camera
  n. 4112).  Si ritiene però he tale limite di età debba essere
  ulteriormente elevato a trentacinque anni in tutto il
  territorio nazionale per offrire maggiori opportunità ai
  disoccupati e agli inoccupati, vista anche l'elevazione a 32
  anni operata dal decreto-legge 17 marzo 1994, n. 178, in corso
  di conversione.
    Cogliendo inoltre l'uso distorto e clientelare che viene
  fatto della possibilità di avviare solo per chiamata
  nominativa ai contratti di formazione e lavoro i disoccupati,
  si propone una modifica della norma, nel senso di consentire
  l'ammissione dei disoccupati ai contratti di formazione e
  lavoro per il 50 per cento numericamente e per il restante 50
  per cento secondo la formula legislativa ora vigente.
    E' infatti evidente come, senza ombra di dubbio, i
  contratti di formazione e lavoro vengano cinicamente
  utilizzati proprio per quelle possibilità di chiamata
  nominativa che offrono il destro a squallide operazioni
  clientelari le quali rendono possibile a sud il ciclo
  "emergenza sociale-clientelismoconsenso" privatizzando per
  pochi, per non dire altro, a favore di un deteriore modo di
  fare politica, obiettive e generali opportunità di lavoro che
  vanno offerte a tutti.
    A Napoli, in particolare, sono assurti all'onore della
  cronaca della peggiore decadenza del costume politico, gli
  avviamenti al lavoro mercè contratti di tal fatta promossi
  dalla SEPSA, dall'ATI, dalla GESAC, dalla COMINSUD, dalla
  FIAT-LANCIA: assunzioni pilotate con le quali si è tentato ed
  in qualche caso ancora si tenta di
  privilegiare taluni disoccupati rispetto ad altri, taluni
  esponenti politici e taluni partiti rispetto all'interesse
  generale.
    Né vale dire che la chiamata nominativa agevola la
  "disponibilità" degli imprenditori che avrebbero pieno diritto
  ad una preventiva selezione di chi inseriscono nei propri
  organici.  Infatti questa possibilità, semmai davvero autentica
  e socialmente legittima - del che si dubita - resta ancora
  attuabile per il 50 per cento della forza lavoro con cui
  stipulare i contratti.  Ma occorre dire che essa è pretestuosa
  e non è affatto autentica, proprio nella fattispecie: non di
  assunzioni, infatti, si tratta ma di contratti di formazione e
  lavoro al termine dei quali è nella facoltà del datore di
  lavoro, e solo di questo, la possibilità di trasformare il
  rapporto in contratto a tempo indeterminato.  E quindi sarà
  proprio e solo dei contrattisti a chiamata numerica osservare
  i comportamenti sul lavoro che aprano la possibilità di
  trasformazione del precariato del contratto in una stabile
  opportunità di lavoro.
    Colleghi deputati, è alla vostra sensibilità sociale nonché
  alla vostra responsabilità politica che sottoponiamo questa
  proposta di legge.
    La sua approvazione consentirebbe un parziale recupero,
  dall'ingiustizia sociale, dai ritardi di sviluppo, dal
  malaffare clientelare, dall'insensibilità solidaristica,
  dall'emarginazione occupazionale, dei disoccupati, soprattutto
  quelli meridionali, contro i quali non possono, non devono
  aggiungersi - per quanto possibile - le iniquità delle
  restrizioni anagrafiche e della dilagante decadenza dei
  costumi politici di chi, da autentico sciacallo, intende
  privatizzare anziché socializzare le marginali opportunità di
  lavoro che, nell'attuale degradato quadro socio-economico
  meridionale, ancora residuano.
    Ci riserviamo inoltre, in sede di esame parlamentare del
  citato decreto-legge 17 marzo 1994, n. 178, di presentare
  alcuni emendamenti che consentano di adeguarne le norme con
  riferimento a quanto previsto dalla presente proposta di
  legge.
 
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