| 1. Nel comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, le parole: "tra i 15 e i 29 anni" sono
sostituite dalle seguenti: "tra i quindici e i trentacinque
anni"; e la parola "ventinovesimo" è sostituita dalla
seguente: "trentacinquesimo".
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