| 1. Nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, le parole: "ed i ventinove anni" sono
sostituite dalle seguenti: "ed i trentacinque anni". Nel
medesimo comma, le parole: "possono essere assunti
nominativamente" sono sostituite dalle seguenti: "possono
essere assunti per il 50 per cento dalla lista del
collocamento in ordine numerico e per l'altro 50 per cento su
richiesta nominativa".
2. Il comma 1- bis dell'articolo 3 del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, introdotto dal comma 2
dell'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ giugno 1991, n.
169, è abrogato.
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