| 1. I fabbricanti che abbiano già provveduto all'invio
della notifica o delle dichiarazioni nell'ambito dello stesso
stabilimento, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, secondo le disposizioni
vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, trasmettono, entro novanta giorni dalla
stessa data, la scheda di informazione, riportata
nell'allegato VII di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in
data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 126 del 31 maggio 1991, al Ministero dell'ambiente e al
comitato tecnico regionale.
2. Per le istruttorie relative a notifiche effettuate
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, per
le quali non sia stato ancora nominato l'istruttore, il
Ministero dell'ambiente sulla base di idonea programmazione,
trasmette gli atti al comitato tecnico regionale.
3. Il responsabile di istruttoria, ove già nominato ai
sensi delle previgenti disposizioni, trasmette tutti gli atti
e i pareri già acquisiti al comitato tecnico regionale e
completa l'istruttoria partecipando alle riunioni del comitato
ai soli fini dell'espletamento della stessa. Al responsabile
di istruttoria già nominato si applica quanto previsto
dall'articolo 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305.
Per le istruttorie già completate alla data di entrata in
vigore del presente decreto si dispone in conformità alla
previgente disciplina.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, come modificato dall'articolo 13 del presente decreto, in
quanto compatibili ed i termini ivi previsti decorrono dalla
data di trasmissione degli atti al comitato tecnico
regionale.
5. Sono fatti salvi i nulla-osta di fattibilità
rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente decreto,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577.
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