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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


416
DDL0023-0025
Progetto di legge Camera n. 23 - testo presentato - (DDL12-23)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.25 (che inizia a pag.23 dello stampato)
...C23. TESTIPDL
...C23.
...Decreto-legge 10 marzo 1994, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
Articolo 20.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC23 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  I fabbricanti che abbiano già provveduto all'invio
  della notifica o delle dichiarazioni nell'ambito dello stesso
  stabilimento, ai sensi del decreto del Presidente della
  Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, secondo le disposizioni
  vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
  presente decreto, trasmettono, entro novanta giorni dalla
  stessa data, la scheda di informazione, riportata
  nell'allegato VII di cui al decreto del Ministro
  dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in
  data 20 maggio 1991, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
  n. 126 del 31 maggio 1991, al Ministero dell'ambiente e al
  comitato tecnico regionale.
      2.  Per le istruttorie relative a notifiche effettuate
  anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, per
  le quali non sia stato ancora nominato l'istruttore, il
  Ministero dell'ambiente sulla base di idonea programmazione,
  trasmette gli atti al comitato tecnico regionale.
      3.  Il responsabile di istruttoria, ove già nominato ai
  sensi delle previgenti disposizioni, trasmette tutti gli atti
  e i pareri già acquisiti al comitato tecnico regionale e
  completa l'istruttoria partecipando alle riunioni del comitato
  ai soli fini dell'espletamento della stessa.  Al responsabile
  di istruttoria già nominato si applica quanto previsto
  dall'articolo 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305.
  Per le istruttorie già completate alla data di entrata in
  vigore del presente decreto si dispone in conformità alla
  previgente disciplina.
      4.  Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del
  decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
  175, come modificato dall'articolo 13 del presente decreto, in
  quanto compatibili ed i termini ivi previsti decorrono dalla
  data di trasmissione degli atti al comitato tecnico
  regionale.
      5.  Sono fatti salvi i nulla-osta di fattibilità
  rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente decreto,
  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
  1982, n. 577.
 
DATA=940311 FASCID=DDL12-23 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0023 TOTPAG=0030 TOTDOC=0027 NDOC=0025 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0023 RIGINIZ=007 PAGFIN=0023 RIGFIN=044 UPAG=NO PAGEIN=23 PAGEFIN=23 SORTRES= SORTDDL=002300 00 FASCIDC=12DDL0023 SORTNAV=0002300 000 00000 ZZDDLC23 NDOC0025 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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