| 1. Al Fondo di solidarietà per le future madri possono
accedere tutte le donne, anche minori di 18 anni, che
rinuncino esplicitamente all'interruzione volontaria della
gravidanza e che comprovino il loro stato di necessità secondo
parametri, con le modalità ed i criteri fissati con decreto
del Ministro della sanità, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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