| 1. Al primo comma dell'articolo 6 della legge 21 novembre
1955, n. 1108, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"10- bis) ai grandi invalidi di guerra ascritti alla
lettera A) della tabella E di superinvalidità
allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla legge 6
ottobre 1986, n. 656.
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