| 1. Gli studenti che debbano frequentare corsi di studio
pubblici o privati presso sedi scolastiche o universitarie
distanti oltre dieci chilometri dalla propria residenza, e,
comunque, quando le sedi anzidette si trovino in un comune
diverso, hanno diritto a fruire gratuitamente dei mezzi di
trasporto pubblici o privati limitatamente al tratto compreso
fra la residenza e la sede dell'istituto e viceversa, e ai
giorni di lezione o di prove di esame.
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