| 1. Il Ministero della difesa corrisponde ai soggetti
interessati una retribuzione pari a quella stabilita per i
militari di leva, per un periodo di tempo di dodici mesi.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 compete altresì lo stesso
trattamento stabilito per i militari di leva per quanto
riguarda licenze brevi, licenze premio, licenze ordinarie e
straordinarie e permessi.
3. Le licenze sono ridotte a un terzo del massimo
consentito dalla legge e comunque non possono superare i dieci
giorni, se i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 prestano il
servizio nel comune di residenza o di domicilio.
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