| Onorevoli Colleghi! -- Parte del personale confluito nel
Servizio sanitario nazionale dagli enti di provenienza, ora in
quiescenza o in servizio presso le unità sanitarie locali, le
aziende autonome ospedaliere, presso le Amministrazioni dello
Stato o, per effetto di mobilità volontaria o d'ufficio, in
servizio presso altri enti ha aperto un contenzioso di fronte
alla magistratura ordinaria e a quella amministrativa per
ottenere il recupero dei versamenti e degli interessi maturati
dai fondi integrativi di fine servizio o dai fondi integrativi
di pensione che costituivano istituti oggi non previsti negli
ordinamenti delle regioni, degli enti locali, delle unità
sanitarie locali o delle aziende ospedaliere presso le quali
operano od operavano i soggetti interessati.
Le somme maturate sono da corrispondere agli interessati
titolari di detti rapporti previdenziali in quanto
costituiscono
diritto acquisito in seguito ad una contribuzione che è stata
interrotta dal nuovo ordinamento del Servizio sanitario
nazionale per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Non è infatti possibile, anche con la nuova istituzione di
fondi pensione, accedere individualmente agli stessi, né si
ritiene opportuno convertire detti fondi in quote figurative
ai fini previdenziali presso le unità sanitarie locali e le
aziende ospedaliere, in quanto di fatto prepensionerebbero
categorie mediche, paramediche ed infermieri professionali di
cui c'è grande carenza, che già godono di pensioni di
anzianità per brevi periodi e che necessitano di lunghi
processi formativi e professionali per il loro inserimento
produttivo.
Pertanto si propone la liquidazione delle spettanze al
personale in servizio e a quello ormai in quiescenza o ai loro
superstiti.
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