| 1. In favore dei dipendenti transitati alle dipendenze
delle strutture del Servizio sanitario nazionale ai sensi
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o presso le
Amministrazioni dello Stato o altri enti o pubbliche
amministrazioni presso i quali non sussistano fondi
integrativi di previdenza è disposta, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
restituzione dei contributi versati al fondo integrativo
previdenziale obbligatorio presso il quale erano iscritti.
2. La liquidazione agli interessati, in servizio o in
quiescenza, oppure ai superstiti, dei contributi versati e
degli interessi maturati di cui al comma 1, deve essere
effettuata in base alle disposizioni che regolamentavano i
fondi integrativi di cui al medesimo comma 1.
3. Gli oneri relativi alla liquidazione di cui al comma 1
sono a carico dei fondi integrativi previdenziali
obbligatori.
4. La presente legge non si applica ai soggetti che hanno
effettuato l'opzione ai sensi del primo comma dell'articolo 75
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761.
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