| Onorevoli Colleghi! -- Allo stato dei fatti il personale
iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti
locali (CPDEL), con diploma di infermiere professionale e/o di
vigilatrice d'infanzia (rilasciato da scuola convitto) può
chiedere il riscatto del corso di studio di durata biennale,
necessario al conseguimento del relativo diploma, purché tale
diploma si sia reso necessario per l'ammissione ad uno dei
posti occupati durante la carriera.
Questo riscatto è regolamentato dalla normativa prevista
dall'articolo 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e
dalla legge 25 febbraio 1971, n. 124, sulla quale sono
intervenute le sentenze n. 765 del 22 giugno-7 luglio 1988 e
n. 163 del 9-29 marzo 1989 della Corte costituzionale.
Nel 1975, con decreto del Presidente della Repubblica 13
ottobre 1975, n. 867, la normativa italiana riguardo la scuola
per infermieri professionali e vigilatrici
d'infanzia ha recepito il dettato comunitario dell'Accordo di
Strasburgo ed ha ripartito il corso di studi in tre anni
scolastici, aumentando il numero totale di ore di insegnamento
per una migliore qualificazione del personale sanitario in
questione.
Ci sembra, a questo punto, equo ed opportuno consentire il
riscatto dei tre anni corrispondenti al nuovo corso di studi a
chi ne faccia o ne abbia fatto richiesta, a decorrere dal 1975
per l'intera durata del corso.
Questo provvedimento, oltre a rispondere a criteri di
giustizia, rappresenterebbe un ulteriore incentivo ad
intraprendere una carriera la cui figura professionale è
grandemente carente nelle strutture sanitarie e inoltre non
graverebbe in alcun modo sull'erario, consentendo anzi di
incamerare risorse particolarmente utili nello stato attuale
di difficoltà economica.
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