| 1. La facoltà di riscatto di cui all'articolo 24 della
legge 22 novembre 1962, n. 1646, si riferisce, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867, all'intera durata
del corso di studi.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
| |