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Onorevoli Deputati! -- 1. La validità di alcune norme
sull'avanzamento degli ufficiali, contenute nella legge 27
dicembre 1990, n. 404, è scaduta il 31 dicembre 1992.
In conseguenza di ciò le Forze armate, l'Esercito in
particolare, si trovano prive per alcuni ruoli fondamentali -
quali il ruolo normale unico delle Armi ed il Corpo tecnico
dell'esercito - di uno strumento normativo di riferimento per
effettuare le promozioni in alcuni gradi.
Questa problematica che si trascina, ormai, dalla entrata
in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive
modificazioni, è destinata a trovare soluzione attraverso il
disegno di legge concernente: "Nuove norme sul servizio
militare, sul servizio sostitutivo civile e sul servizio
militare volontario, nonché istituzione del servizio
volontario femminile nelle Forze armate" (vedi atto Camera n.
2060) che comprende anche una norma che delega il Governo a
riordinare i ruoli degli ufficiali in servizio permanente
delle Forze armate.
L'approvazione di questa iniziativa legislativa e la
successiva adozione del relativo provvedimento delegato
avverranno sicuramente in tempi non brevi. Di conseguenza, per
saldare la situazione attuale con quella futura, si rende
necessario il ricorso al provvedimento d'urgenza per la
proroga dei termini - ormai scaduti - fissati dalla citata
legge n. 404 del 1990.
Stante la necessità di riconoscere come impiego
equipollente ai fini dell'avanzamento al grado superiore il
periodo trascorso dai capitani dell'Arma presso il comando dei
carabinieri Raggruppamento operativo speciale, si è inteso
introdurre una norma che salvaguardi alcuni giovani, valorosi
ufficiali ivi effettivi, recentemente
assurti agli oneri della cronaca per brillanti operazioni
antimafia nonché per ripetute e conseguenti minacce ricevute,
evitando un loro immediato inopportuno reimpiego, cui
l'amministrazione è ora tenuta, per dar modo agli stessi di
assolvere ai previsti obblighi di comando, propedeutici
all'avanzamento nella carriera.
L'iniziativa, cui non consegue alcun turbamento dei ruoli,
consentirebbe inoltre di non disperdere il notevole patrimonio
di esperienza operativa ed investigativa conseguito dagli
ufficiali interessati, peraltro necessario e funzionale
all'apprezzata efficienza del citato comando dell'Arma.
Analoga equipollenza è già prevista per il personale dell'Arma
dei carabinieri che espleta servizi operativi in reparti
interforze (Direzione investigativa antimafia, Direzione
centrale dei servizi antidroga, eccetera).
Con l'occasione viene proposta anche una proroga della
ferma volontaria per i sergenti in servizio permanente delle
Forze armate, nei limiti della forza bilanciata da mantenere
ai livelli 1993. Ciò per assicurare un graduale passaggio nei
ruoli del servizio permanente di tutto il personale idoneo ma
non vincitore degli specifici concorsi, senza creare precari e
senza prosciogliere elementi risultati idonei agli specifici
concorsi ma non immessi nel servizio permanente per mancanza
di vacanze organiche.
2. L'articolo 2 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n.
216, prevede che, nel quadro dell'equiparazione del
trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei
carabinieri agli ispettori della Polizia di Stato, in
esecuzione delle
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sentenze della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato e
dei tribunali amministrativi regionali, gli emolumenti
arretrati spettanti al personale delle Forze di polizia
vengano corrisposti:
a) nell'anno 1993, mediante la corresponsione di un
primo acconto pari al 35 per cento dell'importo spettante;
b) nell'anno 1994, mediante la corresponsione di un
ulteriore acconto pari al 35 per cento dell'importo
spettante;
c) nell'anno 1995, mediante la corresponsione del
restante 30 per cento.
Le amministrazioni interessate hanno già corrisposto la
prima aliquota, secondo quanto stabilito dal citato
provvedimento.
In tale contesto si inserisce ora la disponibilità, negli
appositi capitoli di bilancio delle rispettive
amministrazioni, di fondi sufficienti per corrispondere a
tutti gli interessati un acconto sulle quote che dovrebbero
essere loro attribuite nel 1994 e nel 1995.
L'eventuale concessione di detto anticipo consentirebbe di
soddisfare adeguatamente le istanze del personale e si
rivelerebbe amministrativamente molto conveniente per il
bilancio dello Stato, atteso che l'onere finanziario, in caso
di pagamento anticipato, sarebbe inferiore rispetto a quello
previsto per gli anni 1994 e 1995, perché diminuirebbero gli
interessi legali e la rivalutazione monetaria da corrispondere
agli aventi diritto.
3. Per quanto concerne l'articolo 4, si fa presente quanto
segue.
L'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n.
216, ha autorizzato la spesa per la definizione degli effetti
economici della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del
3-12 giugno 1991 e della sentenza del Consiglio di Stato n.
986/91 del 26 novembre 1991, nonché della sentenza del TAR del
Lazio n. 1219 del 9 luglio 1991, tutte concernenti
l'equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza
agli ispettori della Polizia di Stato.
Al comma 2 dello stesso articolo è stato quantificato
l'onere relativo agli effetti delle citate sentenze, la cui
somma contiene la spesa necessaria per estendere il giudicato
non solo ai ricorrenti ma a tutti i sottufficiali, attribuendo
loro le competenze arretrate in base al principio della
prescrizione quinquennale stabilito nella sentenza del TAR e
del Consiglio di Stato.
Senonché alcuni tribunali amministrativi regionali, aditi
da sottufficiali dell'Arma dei carabinieri antecedentemente
all'emanazione del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n.
216, hanno anche recentemente continuato ad emettere sentenze
declaratorie del diritto all'estensione nei loro confronti del
trattamento economico previsto per gli ispettori della Polizia
di Stato.
A tali sentenze l'Avvocatura dello Stato, ritenendo
peraltro che, in virtù della sopravvenuta normativa, gli
arretrati spettino ai non ricorrenti solo a far data dal 1^
gennaio 1992, ha proposto appello, con istanza di sospensione,
al Consiglio di Stato, motivato da:
violazione del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n.
216;
violazione delle norme e dei princìpi in materia; omessa,
erronea, illegittima e contraddittoria motivazione; difetto,
errore, contraddittorietà.
Poiché non vi è dubbio che una pronuncia contraria del
Consiglio di Stato creerebbe sperequazioni nell'ambito della
stessa categoria e renderebbe oltremodo problematico
salvaguardare la compattezza morale dell'Istituzione ed in
particolare dei sottufficiali, è necessario porre termine alla
nuova controversia con la presente norma di interpretazione
autentica, che non comporta spese, essendo - si ribadisce - la
copertura finanziaria già assicurata dal citato decreto-legge
n. 5 del 1992.
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4. Per quanto sopra esposto, è stato predisposto l'unito
decreto-legge che consente di sbloccare in via transitoria
(per due anni) gli avanzamenti degli ufficiali e di attribuire
ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di
finanza e del Corpo forestale dello Stato, nonché al per-
sonale interessato della Polizia di Stato e della Polizia
penitenziaria un acconto sulle competenze spettanti nel 1994 e
nel 1995, pari al 72 per cento.
Al riguardo, si allega la relazione tecnica dimostrativa
dell'onere finanziario.
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