| 1. L'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, è
sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Il prelievo da cadavere non sottoposto
a riscontro diagnostico o ad operazioni autoptiche ordinate
dall'autorità giudiziaria è consentito quando la persona il
cui corpo si intende utilizzare a tale fine abbia espresso in
vita il proprio consenso esplicito, ovvero, in caso di minore,
quando il consenso esplicito sia espresso dai parenti entro il
primo grado, dal tutore o dal curatore.
2. Nel caso in cui non risulti che il soggetto di cui sia
accertata la morte abbia attestato la volontà di donare o meno
gli organi, ai sensi della presente legge, non si potrà
prelevare alcun organo dal suo cadavere".
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