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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4202
DDL0315-0004
Progetto di legge Camera n. 315 - testo presentato - (DDL12-315)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C315. TESTIPDL
...C315.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC315 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, è
  sostituito dal seguente:
    "Art.  6. - 1.  Il prelievo da cadavere non sottoposto
  a riscontro diagnostico o ad operazioni autoptiche ordinate
  dall'autorità giudiziaria è consentito quando la persona il
  cui corpo si intende utilizzare a tale fine abbia espresso in
  vita il proprio consenso esplicito, ovvero, in caso di minore,
  quando il consenso esplicito sia espresso dai parenti entro il
  primo grado, dal tutore o dal curatore.
    2.  Nel caso in cui non risulti che il soggetto di cui sia
  accertata la morte abbia attestato la volontà di donare o meno
  gli organi, ai sensi della presente legge, non si potrà
  prelevare alcun organo dal suo cadavere".
 
DATA=940421 FASCID=DDL12-315 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0315 TOTPAG=0009 TOTDOC=0008 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=010 PAGFIN=0007 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=031500 00 FASCIDC=12DDL0315 SORTNAV=0031500 000 00000 ZZDDLC315 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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