| 1. Dopo l'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644,
come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è
inserito il seguente:
"Art. 6- bis. - 1. Ogni cittadino che abbia
compiuto il diciottesimo anno d'età è tenuto ad esprimere,
nelle forme e con le modalità di cui al comma 3, l'assenso o
il dissenso al prelievo di propri organi
Pag. 8
dopo la morte, attestati mediante l'apposizione di appositi
simboli sui seguenti documenti personali:
a) tessera sanitaria prevista dalla legge 23
dicembre 1978, n. 833;
b) carta di identità;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) tessera postale;
f) documento identificativo di dipendente della
pubblica amministrazione;
g) porto d'armi.
2. L'assenso o il dissenso espressi ai sensi del comma 1
possono essere revocati in qualunque momento dall'interessato,
che ne dà comunicazione agli uffici competenti ai fini della
necessaria rettifica sui documenti personali.
3. I responsabili degli uffici competenti al rilascio dei
documenti personali di cui al comma 1, hanno l'obbligo,
all'atto del rilascio o del rinnovo dei documenti medesimi, di
richiedere all'interessato di manifestare la propria volontà
in ordine alla donazione dei propri organi, compilando
appositi moduli, in cui sia specificato che la mancata
esplicitazione della propria volontà sarà considerata come un
assenso alla donazione di organi. I responsabili degli uffici
competenti sono poi tenuti a registrare tale manifestazione di
volontà sui rispettivi documenti nelle forme prescritte dal
presente articolo.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria di cui
all'articolo 57 del codice di procedura penale, qualora nel
corso di normali controlli rilevino sui documenti personali
l'assenza delle attestazioni richieste dal presente articolo,
invitano il soggetto interessato a procedere, entro trenta
giorni, ai necessari adempimenti".
| |