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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4203
DDL0315-0005
Progetto di legge Camera n. 315 - testo presentato - (DDL12-315)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C315. TESTIPDL
...C315.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC315 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Dopo l'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644,
  come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è
  inserito il seguente:
    "Art.  6- bis.  - 1.  Ogni cittadino che abbia
  compiuto il diciottesimo anno d'età è tenuto ad esprimere,
  nelle forme e con le modalità di cui al comma 3, l'assenso o
  il dissenso al prelievo di propri organi
 
                               Pag. 8
 
  dopo la morte, attestati mediante l'apposizione di appositi
  simboli sui seguenti documenti personali:
        a)  tessera sanitaria prevista dalla legge 23
  dicembre 1978, n. 833;
        b)  carta di identità;
        c)  patente automobilistica;
        d)  passaporto;
        e)  tessera postale;
        f)  documento identificativo di dipendente della
  pubblica amministrazione;
        g)  porto d'armi.
    2.  L'assenso o il dissenso espressi ai sensi del comma 1
  possono essere revocati in qualunque momento dall'interessato,
  che ne dà comunicazione agli uffici competenti ai fini della
  necessaria rettifica sui documenti personali.
    3.  I responsabili degli uffici competenti al rilascio dei
  documenti personali di cui al comma 1, hanno l'obbligo,
  all'atto del rilascio o del rinnovo dei documenti medesimi, di
  richiedere all'interessato di manifestare la propria volontà
  in ordine alla donazione dei propri organi, compilando
  appositi moduli, in cui sia specificato che la mancata
  esplicitazione della propria volontà sarà considerata come un
  assenso alla donazione di organi.  I responsabili degli uffici
  competenti sono poi tenuti a registrare tale manifestazione di
  volontà sui rispettivi documenti nelle forme prescritte dal
  presente articolo.
    4.  Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria di cui
  all'articolo 57 del codice di procedura penale, qualora nel
  corso di normali controlli rilevino sui documenti personali
  l'assenza delle attestazioni richieste dal presente articolo,
  invitano il soggetto interessato a procedere, entro trenta
  giorni, ai necessari adempimenti".
 
DATA=940421 FASCID=DDL12-315 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0315 TOTPAG=0009 TOTDOC=0008 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=024 PAGFIN=0008 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=031500 00 FASCIDC=12DDL0315 SORTNAV=0031500 000 00000 ZZDDLC315 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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