| 1. Ogni cittadino è tenuto a completare gli adempimenti di
cui all'articolo 6- bis della legge 2 dicembre 1975, n.
644, introdotto
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dall'articolo 3 della presente legge, entro dodici mesi
dalla data della sua entrata in vigore.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro della sanità,
emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
è adottato il relativo regolamento di attuazione.
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