| Onorevoli Colleghi! -- La discussione sul costo del denaro
continua ad essere vivace nonostante in tempi recenti vi siano
stati dei segnali di tendenza verso il ribasso. Il problema
sussiste indiscutibilmente e, come sempre, non è immaginabile
che possa essere risolto con unico provvedimento o decisione
di questo o quell'organo dello Stato.
Ciò che serve in tali casi è appunto un insieme coordinato
di atti che incidano sulle condizioni congiunturali e su
quelle di struttura.
Con riferimento a quest'ultima, non vi è dubbio che il
mercato dei capitali in Italia potrà avere maggiori
connotazioni di efficienza e di trasparenza se alle banche non
sarà consentito, direttamente o
indirettamente, di godere di una condizione privilegiata, se
non addirittura di un monopolio. In altre parole è necessario
che le imprese possano godere di un altro canale, alternativo
e concorrenziale, per l'accesso al mercato del pubblico
risparmio.
Per tali ragioni e fini nella XI legislatura è stata
presentata la proposta di legge A.C. n. 2309, per la
introduzione e la disciplina delle "cambiali finanziarie"
divenuta la legge n. 43 del 1994 e sempre per gli stessi scopi
ripresentiamo questa proposta di legge che si propone di
restituire a tutte le imprese non quotate nei mercati
finanziari la possibilità di fare ricorso allo strumento
finanziario obbligazionario.
E' quasi avvilente dover ricorrere ad una iniziativa
legislativa specifica per
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conseguire un simile risultato, ma altre vie fino ad ora
percorse si sono dimostrate sterili.
Onorevoli colleghi, non vi è fra di noi chi non celebri il
ruolo che la piccola e media impresa svolge nel sistema
produttivo nazionale e parimenti non vi è chi non chieda
l'ampliamento della base imponibile del gettito fiscale.
Occorre tuttavia prendere atto che l'innalzamento
dell'aliquota fiscale gravante sugli interessi prodotti dai
titoli obbligazionari ha portato alla conseguenza che nessuna
impresa ha più emesso obbligazioni; il gettito per l'erario da
tale fonte si è totalmente inaridito; le imprese, per
l'approvvigionamento di capitale di credito, ricorrono a vie
diverse che nel complesso non sono compatibili con un sistema
economico moderno.
Per tutto questo insieme di motivazioni si è ritenuto
opportuno presentare una proposta di legge che, ripristinando
la vecchia
aliquota fiscale o, in altre parole, unificando tale
aliquota per qualsiasi titolo obbligazionario emesso senza
distinzione alcuna con riferimento alla società emittente,
consenta al nostro sistema economico di rientrare, almeno per
questo aspetto, nella fisiologia.
Le argomentazioni sino a qui svolte illustrano anche il
contenuto dell'articolo in cui consiste la proposta di legge.
Rimane da aggiungere che, per vari motivi di opportunità, si è
ritenuto congruo far decorrere gli effetti della presente
proposta di legge dal 1^ gennaio 1995 e che, per offrire la
copertura finanziaria ad una astratta e meramente supposta
perdita di gettito, viene stabilito l'innalzamento di uno 0,1
per cento dell'aliquota ora vigente per gli interessi
corrisposti sulle obbligazioni delle imprese e degli enti
quotati nei mercati finanziari e che per il futuro dovranno
valere per tutti i titoli obbligazionari emessi in Italia.
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