| 1. La ritenuta di cui al primo comma dell'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, sugli interessi, premi ed
altri frutti delle obbligazioni, anche convertibili, e titoli
similari sottoscritti dalla data di entrata in vigore della
presente legge, oggetto di offerta pubblica ai sensi degli
articoli 18 e seguenti del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.
216, e successive modificazioni, è applicata con la stessa
aliquota prevista per le obbligazioni e titoli similari emessi
da società per azioni quotate in borsa.
2. La presente legge entra in vigore il 1^ gennaio 1995. In
pari data il prelievo fiscale su tutti i titoli obbligazionari
è aumentato dello 0,1 per cento.
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