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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


421
DDL0024-0003
Progetto di legge Camera n. 24 - testo presentato - (DDL12-24)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C24. TESTIPDL
...C24.
Pag. 5 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC24 ZZ12 ZZRT ZZPR
                        Articolo  1.
      L'articolo comporta maggiori oneri, limitatamente al
  comma 1, per effetto della proroga delle disposizioni sulle
  promozioni.
      Il comma 2 prevede che i sergenti delle tre Forze armate,
  giudicati idonei al concorso per il transito nei ruoli del
  servizio permanente, ma non dichiarati vincitori, vengano
  trattenuti in servizio nei limiti della forza bilanciata fino
  al verificarsi della prima vacanza utile nei rispettivi ruoli.
  La norma non comporta oneri aggiuntivi in quanto (vedasi
  specchi allegati):
        vengono rispettati per ciascun anno i contingenti
  massimi, di cui all'articolo 13 della legge di bilancio
  annuale, fissati nei valori previsti per il 1993.  A tali fini
  vengono adeguati i reclutamenti annuali;
        le immissioni nei ruoli del servizio permanente sono
  effettuate con la necessaria gradualità, in relazione alle
  vacanze disponibili, nel rispetto delle consistenze organiche
  di cui all'articolo 1 della legge n. 212 del 1983.
      In allegato sono riportate le tabelle dimostrative degli
  elementi di costo, in conseguenza delle promozioni al grado
  superiore per effetto della proroga di cui al comma 1.  Gli
  oneri sono valutati in lire 9,9 milioni per l'anno 1993, in
  lire 3.656,1 milioni per l'anno 1994 e in lire 6.720,4 milioni
  per l'anno 1995.
      Di seguito si riepilogano gli oneri del triennio
  1993-1995:
        anno 1993, lire 9,9 milioni;
        anno 1994, lire 3.656,1 milioni (lire 3.647,7 milioni
  intero anno 1993; promozioni decorrenti dal 31 dicembre 1993 +
  lire 8,4 milioni, promozioni anno 1994, decorrenti dal 31
  dicembre 1994 = 1/365 onere anno);
        anno 1995, lire 6.720,4 milioni (lire 3.647,7 milioni
  anno 1993 + lire 3.072,7 milioni anno 1994).
 
                               Pag. 6
 
                                                     Tabella 1
                                                Esercito  (a)
               PROGRAMMAZIONE DEI SOTTUFFICIALI
                          (Omissis)
 
                               Pag. 7
 
                                                     Tabella 2
                                                  Marina  (a)
               PROGRAMMAZIONE DEI SOTTUFFICIALI
                          (Omissis)
 
                               Pag. 8
 
                                                     Tabella 3
                                                 Aeronautica
               PROGRAMMAZIONE DEI SOTTUFFICIALI
                          (Omissis)
 
                               Pag. 9
 
  ELEMENTI DI COSTO IN CONSEGUENZA DELLA PROROGA DELLE
                            NORME
                        DI AVANZAMENTO
                          (Omissis)
 
                              Pag. 10
 
               DIMOSTRAZIONE MAGGIOR ONERE 1993
                          (Omissis)
               DIMOSTRAZIONE MAGGIOR ONERE 1994
                          (Omissis)
 
                              Pag. 11
 
                        Articolo  2
                   TOTALE FORZE DI POLIZIA
        1.  Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, ha
  previsto, quale onere di spesa per l'equiparazione dei
  sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di
  finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale
  dello Stato e del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di
  Stato, il seguente onere:
      anno 1992    209 miliardi (per slittamento livelli
  retributivi);
      anno 1993    209 miliardi (quota competenze);
  314 miliardi (arretrati);
   50 miliardi (interessi legali e rivalutazione);
      anno 1994    209 miliardi (quota competenze);
  314 miliardi (arretrati);
   60 miliardi (interessi legali e rivalutazione);
      anno 1995    209 miliardi (quota competenze);
  268 miliardi (arretrati);
   40 miliardi (interessi legali e rivalutazione);
      anno 1996    209 miliardi (quota competenze).
      2.  Con il presente provvedimento vengono anticipate le
  competenze arretrate da corrispondere nel 1994 e nel 1995
  nella misura del 72 per cento.
      3.  Gli oneri per interessi legali e rivalutazione
  monetaria, per effetto del presente provvedimento, si riducono
  da lire 40 miliardi a lire 33 miliardi.
            ARRETRATI DECRETO-LEGGE N. 5 DEL 1992
                          (Omissis)
 
                              Pag. 12
 
                     ARMA DEI CARABINIERI
        1.  Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, ha
  previsto, quale onere di spesa per l'equiparazione dei
  sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, il sottonotato
  onere:
      anno 1992    80 miliardi (per slittamento livelli
  retributivi);
      anno 1993     80 miliardi (quota competenze);
  130 miliardi (arretrati);
   50 miliardi (interessi legali e rivalutazione);
      anno 1994     80 miliardi (quota competenze);
  130 miliardi (arretrati);
   60 miliardi (interessi legali e rivalutazione);
      anno 1995     80 miliardi (quota competenze);
  110 miliardi (arretrati);
   40 miliardi (interessi legali e rivalutazione);
      anno 1996    80 miliardi (quota competenze).
      2.  Con il presente provvedimento vengono anticipate le
  competenze arretrate da corrispondere nel 1994 e nel 1995
  nella misura del 72 per cento.
      3.  Gli oneri per interessi legali e rivalutazione
  monetaria, per effetto del presente provvedimento, si riducono
  da lire 40 miliardi a lire 33 miliardi.
            ARRETRATI DECRETO-LEGGE N. 5 DEL 1992
                          (Omissis)
 
                              Pag. 13
 
                      GUARDIA DI FINANZA
        1.  Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, ha
  previsto, quale onere di spesa per l'equiparazione dei
  sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, il seguente
  onere:
      anno 1992    54 miliardi (per slittamento livelli
  retributivi);
      anno 1993     54 miliardi (quota competenze);
  100 miliardi (arretrati);
      anno 1994     54 miliardi (quota competenze);
  100 miliardi (arretrati);
      anno 1995     54 miliardi (quota competenze);
   85 miliardi (arretrati).
      2.  Con il presente provvedimento vengono anticipate le
  competenze arretrate da corrispondere nel 1994 e nel 1995
  nella misura del 72 per cento.
            ARRETRATI DECRETO-LEGGE N. 5 DEL 1992
                          (Omissis)
 
                              Pag. 14
 
                       POLIZIA DI STATO
        1.  L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n.
  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n.
  216, prevede la corresponsione, fra gli altri, al personale
  appartenente al ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori
  provenienti dal ruolo dei sovrintendenti della Polizia di
  Stato, dal 1^ gennaio 1987 o dalla data di conseguimento della
  qualifica interessata, del trattamento economico risultante
  dall'applicazione dell'articolo 3.
      L'onere complessivo derivante è previsto all'articolo 4
  della legge n. 216 del 1992; in particolare per il personale
  sopraindicato, detti oneri risultano così ripartiti:
      anno 1992    50 miliardi (per slittamento livelli
  retributivi);
      anno 1993     50 miliardi (quota competenze);
   53 miliardi (arretrati);
      anno 1994     50 miliardi (quota competenze);
   53 miliardi (arretrati);
      anno 1995     50 miliardi (quota competenze);
   46 miliardi (arretrati);
      anno 1996    50 miliardi (quota competenze).
      2.  Con il presente provvedimento vengono anticipate le
  competenze arretrate da corrispondere nel 1994 e nel 1995
  nella misura del 72 per cento.
            ARRETRATI DECRETO-LEGGE N. 5 DEL 1992
                          (Omissis)
 
                              Pag. 15
 
                    POLIZIA PENITENZIARIA
      1.  Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, ha previsto,
  quale onere di spesa per l'equiparazione dei sottufficiali
  della polizia penitenziaria, il sottonotato onere:
      anno 1992    25 miliardi (per slittamento livelli
  retributivi);
      anno 1993     25 miliardi (quota competenze);
   41 miliardi (arretrati);
      anno 1994     25 miliardi (quota competenze);
   41 miliardi (arretrati);
      anno 1995     25 miliardi (quota competenze);
   35 miliardi (arretrati);
      anno 1996    25 miliardi (quota competenze).
      2.  Con il presente provvedimento vengono anticipate le
  competenze arretrate da corrispondere nel 1994 e nel 1995
  nella misura del 72 per cento.
            ARRETRATI DECRETO-LEGGE N. 5 DEL 1992
                          (Omissis)
 
                              Pag. 16
 
                 CORPO FORESTALE DELLO STATO
      1.  L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n.
  216, prevede la corresponsione, fra gli altri, ai
  sottufficiali del Corpo forestale dello Stato, dal 1^ gennaio
  1987, o dalla data successiva di conseguimento delle
  qualifiche o gradi interessati, del trattamento economico
  risultante dall'applicazione dell'articolo 3.
      L'onere complessivo derivante è previsto all'articolo 4
  della citata legge n. 216 del 1992; in particolare per il
  personale sopraindicato, detti oneri risultano così
  ripartiti:
      anno 1993      8.575.000.000 (arretrati);
      anno 1994      8.575.000.000 (arretrati);
      anno 1995      7.350.000.000 (arretrati);
      2.  Con il presente provvedimento vengono anticipate le
  competenze arretrate da corrispondere nel 1994 e nel 1995
  nella misura del 72 per cento.
            ARRETRATI DECRETO-LEGGE N. 5 DEL 1992
                          (Omissis)
 
DATA=940314 FASCID=DDL12-24 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0024 TOTPAG=0020 TOTDOC=0010 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRT PAGINIZ=0005 RIGINIZ=001 PAGFIN=0016 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=002400 00 FASCIDC=12DDL0024 SORTNAV=0002400 000 00000 ZZDDLC24 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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