| Articolo 1.
L'articolo comporta maggiori oneri, limitatamente al
comma 1, per effetto della proroga delle disposizioni sulle
promozioni.
Il comma 2 prevede che i sergenti delle tre Forze armate,
giudicati idonei al concorso per il transito nei ruoli del
servizio permanente, ma non dichiarati vincitori, vengano
trattenuti in servizio nei limiti della forza bilanciata fino
al verificarsi della prima vacanza utile nei rispettivi ruoli.
La norma non comporta oneri aggiuntivi in quanto (vedasi
specchi allegati):
vengono rispettati per ciascun anno i contingenti
massimi, di cui all'articolo 13 della legge di bilancio
annuale, fissati nei valori previsti per il 1993. A tali fini
vengono adeguati i reclutamenti annuali;
le immissioni nei ruoli del servizio permanente sono
effettuate con la necessaria gradualità, in relazione alle
vacanze disponibili, nel rispetto delle consistenze organiche
di cui all'articolo 1 della legge n. 212 del 1983.
In allegato sono riportate le tabelle dimostrative degli
elementi di costo, in conseguenza delle promozioni al grado
superiore per effetto della proroga di cui al comma 1. Gli
oneri sono valutati in lire 9,9 milioni per l'anno 1993, in
lire 3.656,1 milioni per l'anno 1994 e in lire 6.720,4 milioni
per l'anno 1995.
Di seguito si riepilogano gli oneri del triennio
1993-1995:
anno 1993, lire 9,9 milioni;
anno 1994, lire 3.656,1 milioni (lire 3.647,7 milioni
intero anno 1993; promozioni decorrenti dal 31 dicembre 1993 +
lire 8,4 milioni, promozioni anno 1994, decorrenti dal 31
dicembre 1994 = 1/365 onere anno);
anno 1995, lire 6.720,4 milioni (lire 3.647,7 milioni
anno 1993 + lire 3.072,7 milioni anno 1994).
Pag. 6
Tabella 1
Esercito (a)
PROGRAMMAZIONE DEI SOTTUFFICIALI
(Omissis)
Pag. 7
Tabella 2
Marina (a)
PROGRAMMAZIONE DEI SOTTUFFICIALI
(Omissis)
Pag. 8
Tabella 3
Aeronautica
PROGRAMMAZIONE DEI SOTTUFFICIALI
(Omissis)
Pag. 9
ELEMENTI DI COSTO IN CONSEGUENZA DELLA PROROGA DELLE
NORME
DI AVANZAMENTO
(Omissis)
Pag. 10
DIMOSTRAZIONE MAGGIOR ONERE 1993
(Omissis)
DIMOSTRAZIONE MAGGIOR ONERE 1994
(Omissis)
Pag. 11
Articolo 2
TOTALE FORZE DI POLIZIA
1. Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, ha
previsto, quale onere di spesa per l'equiparazione dei
sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di
finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato e del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di
Stato, il seguente onere:
anno 1992 209 miliardi (per slittamento livelli
retributivi);
anno 1993 209 miliardi (quota competenze);
314 miliardi (arretrati);
50 miliardi (interessi legali e rivalutazione);
anno 1994 209 miliardi (quota competenze);
314 miliardi (arretrati);
60 miliardi (interessi legali e rivalutazione);
anno 1995 209 miliardi (quota competenze);
268 miliardi (arretrati);
40 miliardi (interessi legali e rivalutazione);
anno 1996 209 miliardi (quota competenze).
2. Con il presente provvedimento vengono anticipate le
competenze arretrate da corrispondere nel 1994 e nel 1995
nella misura del 72 per cento.
3. Gli oneri per interessi legali e rivalutazione
monetaria, per effetto del presente provvedimento, si riducono
da lire 40 miliardi a lire 33 miliardi.
ARRETRATI DECRETO-LEGGE N. 5 DEL 1992
(Omissis)
Pag. 12
ARMA DEI CARABINIERI
1. Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, ha
previsto, quale onere di spesa per l'equiparazione dei
sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, il sottonotato
onere:
anno 1992 80 miliardi (per slittamento livelli
retributivi);
anno 1993 80 miliardi (quota competenze);
130 miliardi (arretrati);
50 miliardi (interessi legali e rivalutazione);
anno 1994 80 miliardi (quota competenze);
130 miliardi (arretrati);
60 miliardi (interessi legali e rivalutazione);
anno 1995 80 miliardi (quota competenze);
110 miliardi (arretrati);
40 miliardi (interessi legali e rivalutazione);
anno 1996 80 miliardi (quota competenze).
2. Con il presente provvedimento vengono anticipate le
competenze arretrate da corrispondere nel 1994 e nel 1995
nella misura del 72 per cento.
3. Gli oneri per interessi legali e rivalutazione
monetaria, per effetto del presente provvedimento, si riducono
da lire 40 miliardi a lire 33 miliardi.
ARRETRATI DECRETO-LEGGE N. 5 DEL 1992
(Omissis)
Pag. 13
GUARDIA DI FINANZA
1. Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, ha
previsto, quale onere di spesa per l'equiparazione dei
sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, il seguente
onere:
anno 1992 54 miliardi (per slittamento livelli
retributivi);
anno 1993 54 miliardi (quota competenze);
100 miliardi (arretrati);
anno 1994 54 miliardi (quota competenze);
100 miliardi (arretrati);
anno 1995 54 miliardi (quota competenze);
85 miliardi (arretrati).
2. Con il presente provvedimento vengono anticipate le
competenze arretrate da corrispondere nel 1994 e nel 1995
nella misura del 72 per cento.
ARRETRATI DECRETO-LEGGE N. 5 DEL 1992
(Omissis)
Pag. 14
POLIZIA DI STATO
1. L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n.
216, prevede la corresponsione, fra gli altri, al personale
appartenente al ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori
provenienti dal ruolo dei sovrintendenti della Polizia di
Stato, dal 1^ gennaio 1987 o dalla data di conseguimento della
qualifica interessata, del trattamento economico risultante
dall'applicazione dell'articolo 3.
L'onere complessivo derivante è previsto all'articolo 4
della legge n. 216 del 1992; in particolare per il personale
sopraindicato, detti oneri risultano così ripartiti:
anno 1992 50 miliardi (per slittamento livelli
retributivi);
anno 1993 50 miliardi (quota competenze);
53 miliardi (arretrati);
anno 1994 50 miliardi (quota competenze);
53 miliardi (arretrati);
anno 1995 50 miliardi (quota competenze);
46 miliardi (arretrati);
anno 1996 50 miliardi (quota competenze).
2. Con il presente provvedimento vengono anticipate le
competenze arretrate da corrispondere nel 1994 e nel 1995
nella misura del 72 per cento.
ARRETRATI DECRETO-LEGGE N. 5 DEL 1992
(Omissis)
Pag. 15
POLIZIA PENITENZIARIA
1. Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, ha previsto,
quale onere di spesa per l'equiparazione dei sottufficiali
della polizia penitenziaria, il sottonotato onere:
anno 1992 25 miliardi (per slittamento livelli
retributivi);
anno 1993 25 miliardi (quota competenze);
41 miliardi (arretrati);
anno 1994 25 miliardi (quota competenze);
41 miliardi (arretrati);
anno 1995 25 miliardi (quota competenze);
35 miliardi (arretrati);
anno 1996 25 miliardi (quota competenze).
2. Con il presente provvedimento vengono anticipate le
competenze arretrate da corrispondere nel 1994 e nel 1995
nella misura del 72 per cento.
ARRETRATI DECRETO-LEGGE N. 5 DEL 1992
(Omissis)
Pag. 16
CORPO FORESTALE DELLO STATO
1. L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n.
216, prevede la corresponsione, fra gli altri, ai
sottufficiali del Corpo forestale dello Stato, dal 1^ gennaio
1987, o dalla data successiva di conseguimento delle
qualifiche o gradi interessati, del trattamento economico
risultante dall'applicazione dell'articolo 3.
L'onere complessivo derivante è previsto all'articolo 4
della citata legge n. 216 del 1992; in particolare per il
personale sopraindicato, detti oneri risultano così
ripartiti:
anno 1993 8.575.000.000 (arretrati);
anno 1994 8.575.000.000 (arretrati);
anno 1995 7.350.000.000 (arretrati);
2. Con il presente provvedimento vengono anticipate le
competenze arretrate da corrispondere nel 1994 e nel 1995
nella misura del 72 per cento.
ARRETRATI DECRETO-LEGGE N. 5 DEL 1992
(Omissis)
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