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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4211
DDL0317-0002
Progetto di legge Camera n. 317 - testo presentato - (DDL12-317)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C317. TESTIPDL
...C317.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC317 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- La necessità di promuovere nel
  nostro Paese lo sviluppo di forme di previdenza complementari
  alla previdenza pubblica obbligatoria viene riconosciuta ed
  affermata nella legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante la
  "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione
  delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di
  previdenza e di finanza territoriale".
    E' opinione ormai comune che le fondamenta di un moderno
  sistema previdenziale debbono essere edificate su tre
  "pilastri" identificati, in ordine, nella previdenza pubblica
  obbligatoria, in quella di tipo aziendale-collettivo e infine
  in quella di carattere individuale.  Queste stesse finalità di
  carattere generale vengono riconosciute
  nell'articolo 3, comma 1, lettera  v)  della
  citata legge delega n. 421 del 1992, nell'ambito della quale è
  attribuita pari rilevanza alla previdenza complementare sia
  collettiva sia individuale: ma mentre la disciplina della
  previdenza complementare collettiva ha già formato oggetto di
  proposte, formalizzate in progetti di legge presentati presso
  entrambi i rami del Parlamento, altrettanta attenzione non è
  stata finora prestata alla seconda.
    La presente proposta di legge, in applicazione dei princìpi
  generali enunciati nella stessa legge delega, è rivolta ad
  introdurre nel nostro ordinamento uno specifico strumento
  volto a soddisfare le esigenze della previdenza complementare
  individuale: il conto di risparmio previdenziale.
 
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    Le difficoltà del nostro attuale sistema previdenziale a
  far fronte alle prestazioni attuali e future da corrispondere
  ai beneficiari sono ben note; le tendenze demografiche in atto
  rappresentano il principale elemento critico per un sistema
  basato sul meccanismo della ripartizione, che viene
  inevitabilmente costretto a ridurre la copertura, in termini
  di redditi differiti all'età di riposo, per la popolazione
  attiva.
    Ebbene, lo sviluppo di forme previdenziali basate sul
  principio della capitalizzazione non si pone in antitesi con
  la previdenza pubblica obbligatoria ma tende anzi ad integrare
  quelle prestazioni che il sistema a ripartizione non potrà
  assicurare, in particolare alle nuove generazioni.  La
  responsabilità del legislatore è quindi quella di operare
  scelte coraggiose e lungimiranti che, al pari di quanto
  avvenuto in altri Paesi industrializzati, potranno dotare il
  nostro Paese di un modello di previdenza più moderno e
  maggiormente rispondente alle esigenze delle varie categorie
  di lavoratori.
    Il conto di risparmio previdenziale è uno strumento
  specificamente volto a realizzare il "terzo pilastro" della
  previdenza nel rispetto del principio della capitalizzazione:
  tale strumento soddisfa tanto il requisito di impiego a lungo
  termine proprio degli accantonamenti con finalità
  previdenziali quanto la flessibilità di gestione necessaria ad
  ottimizzare il rendimento del risparmio accantonato con
  vincolo di impiego a lungo termine.
    Per quanto riguarda l'articolo 1, il comma 1 dispone che i
  soggetti autorizzati a versare somme nei conti di risparmio
  previdenziale siano i lavoratori dipendenti, privati e
  pubblici, e i lavoratori autonomi, ivi compresi i liberi
  professionisti e gli imprenditori individuali, anche qualora
  per gli stessi soggetti non operi alcun regime pensionistico
  di base.
    I soggetti gestori dei conti di risparmio previdenziale
  sono individuati fra i soggetti autorizzati a svolgere
  attività di gestione di patrimoni mobiliari di cui
  all'articolo 1, comma 1, lettera  c),  della legge 2
  gennaio 1991, n. 1, e le imprese assicuratrici abilitate alla
  gestione del ramo VI di cui alla tabella allegata alla legge
  22 ottobre 1986, n. 742.  La scelta di tali soggetti risponde
  all'esigenza di assicurare la necessaria professionalità della
  gestione, nel rispetto delle rispettive competenze e
  specializzazioni nonché adeguati controlli sullo svolgimento
  della loro attività, garantiti dalla presenza di una vigilanza
  di settore.  Per quanto attiene all'esclusione degli enti
  previdenziali gestori di forme obbligatorie di previdenza e
  assistenza, si è ritenuto che essa sia giustificata dalla
  carenza di norme specifiche che ne disciplinino l'attività di
  gestione di strumenti individuali.
    Il comma 4 precisa che i soggetti gestori dovranno tenere
  separata evidenza contabile dai conti di risparmio
  previdenziale.
    Viene stabilito che ciascun soggetto autorizzato ad
  investire in tali conti può essere titolare di un solo conto e
  che condizione per aderire sia l'effettivo percepimento di un
  reddito di lavoro.  Il vincolo di permanenza nel conto,
  necessario ad assicurare il connotato previdenziale dello
  strumento, viene fissato in almeno dieci anni.  Allo scopo di
  evitare un utilizzo improprio dello strumento si dispone
  altresì che i proventi derivanti dagli investimenti effettuati
  con le disponibilità del conto debbano essere reimpiegati nel
  conto stesso.
    Sempre a garanzia delle caratteristiche previdenziali dello
  strumento, si dispone, al comma 7, che i prelievi, parziali o
  totali, possano iniziare decorsi dieci anni dall'apertura del
  conto ma a condizione che il titolare abbia compiuto il
  sessantesimo anno di età.  Successivamente alla data del primo
  prelevamento sono inibiti ulteriori versamenti.
    Allo scopo di assicurare la necessaria libertà di scelta da
  parte del titolare ed al fine di stimolare i soggetti gestori
  all'auspicabile efficienza viene tuttavia consentito in ogni
  momento il trasferimento dell'intera posizione mediante
  versamento ad altro conto, da effettuarsi entro quindici
  giorni dalla data di liquidazione.
 
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    I commi 9 e 10 stabiliscono quindi che tutti i prelevamenti
  effettuati in assenza delle condizioni ivi descritte ossia
  tutti quei prelevamenti che non soddisfino le condizioni di
  permanenza minima o che non siano funzionali all'obiettivo di
  trasferimento del conto ad altro gestore, comportano la
  chiusura del conto.  Analogamente, il decesso del titolare
  comporta la chiusura del conto.
    Onde evitare che tali vincoli contrastino con le finalità
  previdenziali del conto, il comma 10 dispone che i
  prelevamenti effettuati in occasione di eventi di carattere
  eccezionale relativi alla situazione personale, familiare o
  professionale del titolare del conto che rivestano un
  carattere di gravità tale da costringere il titolare, per
  farvi fronte, a liquidare il proprio conto di risparmio
  previdenziale, non comportino la chiusura del conto, né
  impediscano ulteriori versamenti.
    L'individuazione degli eventi predetti, chiaramente
  connessi al requisito di gravità ed eccezionalità, è rinviata
  ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri.
    Il regime fiscale del conto di risparmio previdenziale è
  disciplinato dall'articolo 2.  Attualmente per la previdenza
  complementare individuale non esiste un regime fiscale
  tipizzato e le norme vigenti prevedono soltanto la detrazione
  d'imposta per i premi pagati per assicurazioni sulla vita e
  contro gli infortuni.
    Il regime fiscale prescelto per il conto di risparmio
  previdenziale non contempla alcuna agevolazione in sede di
  versamento delle somme da parte del titolare e prevede la
  neutralità fiscale del conto e la non imponibilità delle somme
  restituite; gli incentivi vengono concessi solo al momento dei
  prelevamenti dal conto e sono costituiti da crediti d'imposta
  commisurati alle somme prelevate.
    I commi 1 e 2 stabiliscono il regime fiscale del conto
  secondo un regime analogo a quello degli organismi di
  intermediazione nella circolazione dei valori mobiliari
  (OICVM) di diritto italiano: i redditi conseguiti mediante la
  gestione del conto e le somme successivamente prelevate dal
  titolare non sono soggette alle imposte sui redditi e
  all'imposta sostitutiva sui  capital gains.
    Sui proventi di pertinenza del conto continuano ad essere
  applicate tutte le ritenute alla fonte eventualmente previste
  dall'ordinamento, comprese quelle su redditi diversi da quelli
  di capitale e le stesse operano a titolo d'imposta.  In questo
  modo, salvo talune differenze, il regime fiscale del conto è
  sostanzialmente analogo a quello che subirebbe la persona
  fisica.
    In analogia alla scelta operata per i fondi pensione
  collettivi, sul conto non grava alcuna imposta sostitutiva.
    Gli incentivi concessi alla previdenza complementare
  individuale, che tengono conto degli obiettivi stabiliti in
  sede di legge delega sulla revisione e la modifica delle
  disposizioni di legge in materia di esenzioni e agevolazioni
  tributarie (articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408,
  e successive modificazioni) sono costituiti da un credito
  d'imposta i cui criteri di attribuzione e di fruizione sono
  stabiliti dai commi da 3 a 9.
    Il comma 3 stabilisce che il credito è commisurato alle
  somme che vengono prelevate dal conto, fino ad un limite
  massimo complessivo di 150 milioni da rivalutarsi annualmente.
  Si è ritenuto opportuno fissare un limite globale riferibile
  al conto in luogo di un limite annuo, per consentire elevata
  flessibilità nell'utilizzo di tali somme, dati i fini per cui
  le stesse sono accantonate.  La commisurazione del credito alle
  somme prelevate consente di minimizzare gli effetti degli
  incentivi concessi sul gettito, nonché di modulare l'entità
  degli incentivi stessi in relazione al periodo di permanenza
  nel conto (comma 4).  Il comma 5 prevede ulteriori limiti al
  fine di evitare comportamenti elusivi consistenti nel
  versamento di ingenti somme in prossimità degli ultimi anni di
  permanenza nel conto allo scopo prevalente di usufruire del
  credito d'imposta.
    Il comma 9 stabilisce le modalità di utilizzo del credito
  d'imposta oltre alla possibilità di imputazione sull'IRPEF a
  vario titolo; si segnalano la facoltà di
 
                               Pag. 4
 
  utilizzare il credito per la sottoscrizione di titoli di
  Stato con scadenza di almeno quattro anni e quella di scomputo
  dalle imposte sui trasferimenti dovute dagli eredi in caso di
  morte del titolare.
    Il comma 10 esenta il conto dall'imposta sulle successioni
  e dai connessi adempimenti procedurali.
    Il comma 12 attribuisce al Ministro delle finanze il
  compito di stabilire i criteri e le modalità di utilizzo del
  credito d'imposta.
    L'articolo 3 dispone che l'offerta al pubblico dei conti di
  risparmio previdenziale rispetti le norme generali previste
  per l'offerta al pubblico di valori mobiliari.
 
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