| Onorevoli Colleghi! -- La necessità di promuovere nel
nostro Paese lo sviluppo di forme di previdenza complementari
alla previdenza pubblica obbligatoria viene riconosciuta ed
affermata nella legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante la
"Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione
delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di
previdenza e di finanza territoriale".
E' opinione ormai comune che le fondamenta di un moderno
sistema previdenziale debbono essere edificate su tre
"pilastri" identificati, in ordine, nella previdenza pubblica
obbligatoria, in quella di tipo aziendale-collettivo e infine
in quella di carattere individuale. Queste stesse finalità di
carattere generale vengono riconosciute
nell'articolo 3, comma 1, lettera v) della
citata legge delega n. 421 del 1992, nell'ambito della quale è
attribuita pari rilevanza alla previdenza complementare sia
collettiva sia individuale: ma mentre la disciplina della
previdenza complementare collettiva ha già formato oggetto di
proposte, formalizzate in progetti di legge presentati presso
entrambi i rami del Parlamento, altrettanta attenzione non è
stata finora prestata alla seconda.
La presente proposta di legge, in applicazione dei princìpi
generali enunciati nella stessa legge delega, è rivolta ad
introdurre nel nostro ordinamento uno specifico strumento
volto a soddisfare le esigenze della previdenza complementare
individuale: il conto di risparmio previdenziale.
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Le difficoltà del nostro attuale sistema previdenziale a
far fronte alle prestazioni attuali e future da corrispondere
ai beneficiari sono ben note; le tendenze demografiche in atto
rappresentano il principale elemento critico per un sistema
basato sul meccanismo della ripartizione, che viene
inevitabilmente costretto a ridurre la copertura, in termini
di redditi differiti all'età di riposo, per la popolazione
attiva.
Ebbene, lo sviluppo di forme previdenziali basate sul
principio della capitalizzazione non si pone in antitesi con
la previdenza pubblica obbligatoria ma tende anzi ad integrare
quelle prestazioni che il sistema a ripartizione non potrà
assicurare, in particolare alle nuove generazioni. La
responsabilità del legislatore è quindi quella di operare
scelte coraggiose e lungimiranti che, al pari di quanto
avvenuto in altri Paesi industrializzati, potranno dotare il
nostro Paese di un modello di previdenza più moderno e
maggiormente rispondente alle esigenze delle varie categorie
di lavoratori.
Il conto di risparmio previdenziale è uno strumento
specificamente volto a realizzare il "terzo pilastro" della
previdenza nel rispetto del principio della capitalizzazione:
tale strumento soddisfa tanto il requisito di impiego a lungo
termine proprio degli accantonamenti con finalità
previdenziali quanto la flessibilità di gestione necessaria ad
ottimizzare il rendimento del risparmio accantonato con
vincolo di impiego a lungo termine.
Per quanto riguarda l'articolo 1, il comma 1 dispone che i
soggetti autorizzati a versare somme nei conti di risparmio
previdenziale siano i lavoratori dipendenti, privati e
pubblici, e i lavoratori autonomi, ivi compresi i liberi
professionisti e gli imprenditori individuali, anche qualora
per gli stessi soggetti non operi alcun regime pensionistico
di base.
I soggetti gestori dei conti di risparmio previdenziale
sono individuati fra i soggetti autorizzati a svolgere
attività di gestione di patrimoni mobiliari di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 2
gennaio 1991, n. 1, e le imprese assicuratrici abilitate alla
gestione del ramo VI di cui alla tabella allegata alla legge
22 ottobre 1986, n. 742. La scelta di tali soggetti risponde
all'esigenza di assicurare la necessaria professionalità della
gestione, nel rispetto delle rispettive competenze e
specializzazioni nonché adeguati controlli sullo svolgimento
della loro attività, garantiti dalla presenza di una vigilanza
di settore. Per quanto attiene all'esclusione degli enti
previdenziali gestori di forme obbligatorie di previdenza e
assistenza, si è ritenuto che essa sia giustificata dalla
carenza di norme specifiche che ne disciplinino l'attività di
gestione di strumenti individuali.
Il comma 4 precisa che i soggetti gestori dovranno tenere
separata evidenza contabile dai conti di risparmio
previdenziale.
Viene stabilito che ciascun soggetto autorizzato ad
investire in tali conti può essere titolare di un solo conto e
che condizione per aderire sia l'effettivo percepimento di un
reddito di lavoro. Il vincolo di permanenza nel conto,
necessario ad assicurare il connotato previdenziale dello
strumento, viene fissato in almeno dieci anni. Allo scopo di
evitare un utilizzo improprio dello strumento si dispone
altresì che i proventi derivanti dagli investimenti effettuati
con le disponibilità del conto debbano essere reimpiegati nel
conto stesso.
Sempre a garanzia delle caratteristiche previdenziali dello
strumento, si dispone, al comma 7, che i prelievi, parziali o
totali, possano iniziare decorsi dieci anni dall'apertura del
conto ma a condizione che il titolare abbia compiuto il
sessantesimo anno di età. Successivamente alla data del primo
prelevamento sono inibiti ulteriori versamenti.
Allo scopo di assicurare la necessaria libertà di scelta da
parte del titolare ed al fine di stimolare i soggetti gestori
all'auspicabile efficienza viene tuttavia consentito in ogni
momento il trasferimento dell'intera posizione mediante
versamento ad altro conto, da effettuarsi entro quindici
giorni dalla data di liquidazione.
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I commi 9 e 10 stabiliscono quindi che tutti i prelevamenti
effettuati in assenza delle condizioni ivi descritte ossia
tutti quei prelevamenti che non soddisfino le condizioni di
permanenza minima o che non siano funzionali all'obiettivo di
trasferimento del conto ad altro gestore, comportano la
chiusura del conto. Analogamente, il decesso del titolare
comporta la chiusura del conto.
Onde evitare che tali vincoli contrastino con le finalità
previdenziali del conto, il comma 10 dispone che i
prelevamenti effettuati in occasione di eventi di carattere
eccezionale relativi alla situazione personale, familiare o
professionale del titolare del conto che rivestano un
carattere di gravità tale da costringere il titolare, per
farvi fronte, a liquidare il proprio conto di risparmio
previdenziale, non comportino la chiusura del conto, né
impediscano ulteriori versamenti.
L'individuazione degli eventi predetti, chiaramente
connessi al requisito di gravità ed eccezionalità, è rinviata
ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Il regime fiscale del conto di risparmio previdenziale è
disciplinato dall'articolo 2. Attualmente per la previdenza
complementare individuale non esiste un regime fiscale
tipizzato e le norme vigenti prevedono soltanto la detrazione
d'imposta per i premi pagati per assicurazioni sulla vita e
contro gli infortuni.
Il regime fiscale prescelto per il conto di risparmio
previdenziale non contempla alcuna agevolazione in sede di
versamento delle somme da parte del titolare e prevede la
neutralità fiscale del conto e la non imponibilità delle somme
restituite; gli incentivi vengono concessi solo al momento dei
prelevamenti dal conto e sono costituiti da crediti d'imposta
commisurati alle somme prelevate.
I commi 1 e 2 stabiliscono il regime fiscale del conto
secondo un regime analogo a quello degli organismi di
intermediazione nella circolazione dei valori mobiliari
(OICVM) di diritto italiano: i redditi conseguiti mediante la
gestione del conto e le somme successivamente prelevate dal
titolare non sono soggette alle imposte sui redditi e
all'imposta sostitutiva sui capital gains.
Sui proventi di pertinenza del conto continuano ad essere
applicate tutte le ritenute alla fonte eventualmente previste
dall'ordinamento, comprese quelle su redditi diversi da quelli
di capitale e le stesse operano a titolo d'imposta. In questo
modo, salvo talune differenze, il regime fiscale del conto è
sostanzialmente analogo a quello che subirebbe la persona
fisica.
In analogia alla scelta operata per i fondi pensione
collettivi, sul conto non grava alcuna imposta sostitutiva.
Gli incentivi concessi alla previdenza complementare
individuale, che tengono conto degli obiettivi stabiliti in
sede di legge delega sulla revisione e la modifica delle
disposizioni di legge in materia di esenzioni e agevolazioni
tributarie (articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408,
e successive modificazioni) sono costituiti da un credito
d'imposta i cui criteri di attribuzione e di fruizione sono
stabiliti dai commi da 3 a 9.
Il comma 3 stabilisce che il credito è commisurato alle
somme che vengono prelevate dal conto, fino ad un limite
massimo complessivo di 150 milioni da rivalutarsi annualmente.
Si è ritenuto opportuno fissare un limite globale riferibile
al conto in luogo di un limite annuo, per consentire elevata
flessibilità nell'utilizzo di tali somme, dati i fini per cui
le stesse sono accantonate. La commisurazione del credito alle
somme prelevate consente di minimizzare gli effetti degli
incentivi concessi sul gettito, nonché di modulare l'entità
degli incentivi stessi in relazione al periodo di permanenza
nel conto (comma 4). Il comma 5 prevede ulteriori limiti al
fine di evitare comportamenti elusivi consistenti nel
versamento di ingenti somme in prossimità degli ultimi anni di
permanenza nel conto allo scopo prevalente di usufruire del
credito d'imposta.
Il comma 9 stabilisce le modalità di utilizzo del credito
d'imposta oltre alla possibilità di imputazione sull'IRPEF a
vario titolo; si segnalano la facoltà di
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utilizzare il credito per la sottoscrizione di titoli di
Stato con scadenza di almeno quattro anni e quella di scomputo
dalle imposte sui trasferimenti dovute dagli eredi in caso di
morte del titolare.
Il comma 10 esenta il conto dall'imposta sulle successioni
e dai connessi adempimenti procedurali.
Il comma 12 attribuisce al Ministro delle finanze il
compito di stabilire i criteri e le modalità di utilizzo del
credito d'imposta.
L'articolo 3 dispone che l'offerta al pubblico dei conti di
risparmio previdenziale rispetti le norme generali previste
per l'offerta al pubblico di valori mobiliari.
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