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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4212
DDL0317-0003
Progetto di legge Camera n. 317 - testo presentato - (DDL12-317)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C317. TESTIPDL
...C317.
Pag. 5 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC317 ZZ12 ZZPD ZZPR
             (Conti di risparmio previdenziale).
    1.  I lavoratori dipendenti, i soggetti che esercitano arti
  o professioni ovvero attività di collaborazione coordinata e
  continuativa ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere
  a)  e  b),  e comma 3 del testo unico delle imposte
  sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli imprenditori
  individuali, i partecipanti all'impresa familiare di cui
  all'articolo 230- bis  del codice civile, gli iscritti a
  corsi di formazione universitaria o professionale, gli
  aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nei
  registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.
  266, nonché ogni persona fisica che svolga con carattere di
  continuità lavoro domestico non retribuito, che accendano
  presso i soggetti indicati al comma 4 del presente articolo un
  conto di risparmio previdenziale, avente le caratteristiche di
  cui al presente articolo, sono ammessi al regime tributario di
  cui all'articolo 2.
    2.  Il Ministro delle finanze determina, d'intesa con il
  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le modalità di
  certificazione della condizione di lavoratore domestico non
  retribuito.
    3.  Per i soggetti di cui al comma 1, titolari di un reddito
  di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa,
  l'effettivo possesso di tale reddito costituisce presupposto
  per l'applicazione del regime tributario di cui all'articolo
  2.
    4.  I conti di risparmio previdenziale possono essere accesi
  esclusivamente presso i soggetti autorizzati allo svolgimento
  dell'attività di gestione di patrimoni di cui all'articolo 1,
  comma 1, lettera  c),  della legge 2 gennaio 1991, n. 1,
  nonché presso le imprese di assicurazione abilitate alla
  gestione del ramo VI di cui alla tabella
 
                               Pag. 6
 
  allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.  I conti di
  risparmio devono essere rubricati come tali e di essi deve
  essere mantenuta, dai soggetti di cui al presente comma,
  separata evidenza contabile.  Per l'attività di gestione di
  conti di risparmio previdenziale si applicano, in quanto
  compatibili, le disposizioni di cui alla citata legge n. 1 del
  1991 relative all'attività di gestione di patrimonio, e di cui
  ai relativi provvedimenti di attuazione.
    5.  Ciascun soggetto di cui al comma 1 può essere titolare
  di un solo conto di risparmio previdenziale, e ciascun conto
  può avere un unico titolare.  Il conto non può avere una durata
  inferiore a dieci anni.
    6.  I criteri per la determinazione contrattuale della
  redditività dei conti di risparmio previdenziale sono
  stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.
    7.  I prelievi, parziali o totali, dal conto di risparmio
  individuale non possono essere effettuati prima del decorso di
  dieci anni dall'apertura del conto né prima del compimento del
  sessantesimo anno di età da parte del titolare del conto
  stesso.  Successivamente alla data del primo prelievo non è
  possibile effettuare ulteriori versamenti.
    8.  E' consentito in ogni momento il trasferimento
  dell'intera posizione mediante accensione di un nuovo conto
  presso un diverso intermediario abilitato ai sensi del comma
  4.  Non è consentito più di un trasferimento di cui al presente
  comma in ciascun anno solare.  La posizione liquidata ai fini
  del trasferimento deve essere investita nel nuovo conto di
  risparmio previdenziale entro quindici giorni dalla data di
  liquidazione.
    9.  I prelievi effettuati in difformità da quanto previsto
  nei commi 7 e 8 comportano la chiusura e la liquidazione del
  conto, nonché gli effetti ai fini tributari di cui al comma 11
  dell'articolo 2.
    10.  Il decesso del titolare comporta la chiusura del conto
  e la sua liquidazione a favore degli aventi causa.  Non
  comportano la chiusura né la liquidazione del conto, e non
  impediscono l'effettuazione di ulteriori versamenti, i
  prelievi effettuati in occasione
 
                               Pag. 7
 
  di eventi di carattere eccezionale relativi alla
  situazione personale, familiare o professionale del titolare
  del conto, che rivestano un carattere di particolare gravità.
  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
  proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
  di concerto con il Ministro delle finanze, da adottare entro
  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
  presente legge e da pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale,
  sono individuati gli eventi di carattere eccezionale di cui
  al presente comma, e le modalità dalla loro certificazione.
    11.  Ai fini del presente articolo:
        a)  la conversione parziale o totale in rendita
  delle disponibilità esistenti sul conto è equiparata al
  prelievo;
        b)  l'apertura del conto decorre dalla data del
  primo versamento.
 
DATA=940421 FASCID=DDL12-317 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0317 TOTPAG=0009 TOTDOC=0005 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=001 PAGFIN=0007 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=031700 00 FASCIDC=12DDL0317 SORTNAV=0031700 000 00000 ZZDDLC317 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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