| (Conti di risparmio previdenziale).
1. I lavoratori dipendenti, i soggetti che esercitano arti
o professioni ovvero attività di collaborazione coordinata e
continuativa ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere
a) e b), e comma 3 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli imprenditori
individuali, i partecipanti all'impresa familiare di cui
all'articolo 230- bis del codice civile, gli iscritti a
corsi di formazione universitaria o professionale, gli
aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.
266, nonché ogni persona fisica che svolga con carattere di
continuità lavoro domestico non retribuito, che accendano
presso i soggetti indicati al comma 4 del presente articolo un
conto di risparmio previdenziale, avente le caratteristiche di
cui al presente articolo, sono ammessi al regime tributario di
cui all'articolo 2.
2. Il Ministro delle finanze determina, d'intesa con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le modalità di
certificazione della condizione di lavoratore domestico non
retribuito.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, titolari di un reddito
di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa,
l'effettivo possesso di tale reddito costituisce presupposto
per l'applicazione del regime tributario di cui all'articolo
2.
4. I conti di risparmio previdenziale possono essere accesi
esclusivamente presso i soggetti autorizzati allo svolgimento
dell'attività di gestione di patrimoni di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1,
nonché presso le imprese di assicurazione abilitate alla
gestione del ramo VI di cui alla tabella
Pag. 6
allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742. I conti di
risparmio devono essere rubricati come tali e di essi deve
essere mantenuta, dai soggetti di cui al presente comma,
separata evidenza contabile. Per l'attività di gestione di
conti di risparmio previdenziale si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla citata legge n. 1 del
1991 relative all'attività di gestione di patrimonio, e di cui
ai relativi provvedimenti di attuazione.
5. Ciascun soggetto di cui al comma 1 può essere titolare
di un solo conto di risparmio previdenziale, e ciascun conto
può avere un unico titolare. Il conto non può avere una durata
inferiore a dieci anni.
6. I criteri per la determinazione contrattuale della
redditività dei conti di risparmio previdenziale sono
stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.
7. I prelievi, parziali o totali, dal conto di risparmio
individuale non possono essere effettuati prima del decorso di
dieci anni dall'apertura del conto né prima del compimento del
sessantesimo anno di età da parte del titolare del conto
stesso. Successivamente alla data del primo prelievo non è
possibile effettuare ulteriori versamenti.
8. E' consentito in ogni momento il trasferimento
dell'intera posizione mediante accensione di un nuovo conto
presso un diverso intermediario abilitato ai sensi del comma
4. Non è consentito più di un trasferimento di cui al presente
comma in ciascun anno solare. La posizione liquidata ai fini
del trasferimento deve essere investita nel nuovo conto di
risparmio previdenziale entro quindici giorni dalla data di
liquidazione.
9. I prelievi effettuati in difformità da quanto previsto
nei commi 7 e 8 comportano la chiusura e la liquidazione del
conto, nonché gli effetti ai fini tributari di cui al comma 11
dell'articolo 2.
10. Il decesso del titolare comporta la chiusura del conto
e la sua liquidazione a favore degli aventi causa. Non
comportano la chiusura né la liquidazione del conto, e non
impediscono l'effettuazione di ulteriori versamenti, i
prelievi effettuati in occasione
Pag. 7
di eventi di carattere eccezionale relativi alla
situazione personale, familiare o professionale del titolare
del conto, che rivestano un carattere di particolare gravità.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro delle finanze, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
sono individuati gli eventi di carattere eccezionale di cui
al presente comma, e le modalità dalla loro certificazione.
11. Ai fini del presente articolo:
a) la conversione parziale o totale in rendita
delle disponibilità esistenti sul conto è equiparata al
prelievo;
b) l'apertura del conto decorre dalla data del
primo versamento.
| |