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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4213
DDL0317-0004
Progetto di legge Camera n. 317 - testo presentato - (DDL12-317)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C317. TESTIPDL
...C317.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC317 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Regime tributario dei conti
                 di risparmio previdenziale).
    1.  I proventi derivanti dai conti di risparmio
  previdenziale di cui all'articolo 1 non sono soggetti
  all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) né
  all'imposta locale sui redditi (ILOR) a condizione che, fino
  alla data del primo prelievo, essi vengano reinvestiti nel
  conto stesso.
    2.  Sui prelievi effettuati è attribuito al titolare del
  conto un credito d'imposta da valere ai fini IRPEF e ILOR,
  nelle seguenti misure:
        a)  20 per cento per i prelievi effettuati dal
  decimo al quindicesimo anno dalla data del primo
  versamento;
        b)  30 per cento per i prelievi effettuati dal
  sedicesimo al ventesimo anno dalla data del primo
  versamento;
        c)  40 per cento per i prelievi effettuati a partire
  dal ventunesimo anno dalla data del primo versamento.
 
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    3.  In ciascun periodo d'imposta il credito d'imposta di cui
  al comma 2 non può superare il limite di lire 150 milioni.  Il
  limite di cui al presente comma è aggiornato annualmente con
  decreto del Ministro delle finanze.
    4.  Il credito d'imposta di cui al comma 2 non spetta in
  ogni caso al titolare del conto relativamente all'eccedenza
  della somma dei versamenti effettuati nei cinque anni
  precedenti il primo prelievo, ad eccezione dei prelievi di cui
  al comma 10 dell'articolo 1, rispetto al 10 per cento della
  posizione individuale maturata alla data in cui viene
  effettuato il primo prelievo.
    5.  Per i prelievi effettuati dal titolare nella ipotesi di
  cui al comma 10 dell'articolo 1, si applica il credito di
  imposta di cui al comma 2 in misura in ogni caso non inferiore
  al 20 per cento della somma prelevata.
    6.  Nell'ipotesi di cui al comma 8 dell'articolo 1, ai fini
  del computo della durata del rapporto si considera anche il
  periodo trascorso anteriormente alla data di trasferimento del
  conto.  I prelievi effettuati ai sensi del citato comma 8
  dell'articolo 1 non costituiscono, alle condizioni ivi
  previste, reddito imponibile.
    7.  Il soggetto che eroga le somme a titolo di proventi del
  conto o di prelievo dallo stesso attesta le generalità del
  titolare del conto o dei suoi aventi causa, la misura del
  credito d'imposta spettante e la sussistenza dei requisiti di
  cui alla presente legge, con certificazione conforme a modello
  approvato con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi
  entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
  presente legge.
    8.  Il credito d'imposta di cui al comma 2 può altresì
  essere fatto valere ai fini dell'IRPEF dovuta ai sensi
  dell'articolo 16, comma 1, lettere  a),   c),
  d),   e)  ed  f)  del testo unico delle imposte
  sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
  modificazioni.
    9.  Nel caso in cui il titolare del conto di risparmio
  previdenziale si avvalga della facoltà di cui al comma 10
  dell'articolo 78
 
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  della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il sostituto d'imposta
  procede, ai fini dell'applicazione del credito d'imposta di
  cui al comma 2, alla liquidazione ai sensi del comma 13 del
  citato articolo 78 ed esegue il conguaglio finale tenendo
  conto dei dati risultanti dalla certificazione di cui al comma
  7 del presente articolo.
    10.  Il credito d'imposta di cui al comma 2 può essere fatto
  valere ai fini dell'imposta sulle successioni, in caso di
  decesso del titolare, da parte degli aventi causa.
    11.  Nel caso in cui vengano meno le condizioni previste
  dalla presente legge relativamente al conto di risparmio
  previdenziale, il titolare del conto o i suoi aventi causa
  perdono fin dalla data di accensione del conto il diritto ai
  benefìci fiscali di cui al presente articolo.  In tal caso alle
  maggiori imposte dovute si applica l'interesse annuo del 9 per
  cento.
    12.  Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite,
  entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, le modalità di attuazione del presente
  articolo.
 
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