| (Regime tributario dei conti
di risparmio previdenziale).
1. I proventi derivanti dai conti di risparmio
previdenziale di cui all'articolo 1 non sono soggetti
all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) né
all'imposta locale sui redditi (ILOR) a condizione che, fino
alla data del primo prelievo, essi vengano reinvestiti nel
conto stesso.
2. Sui prelievi effettuati è attribuito al titolare del
conto un credito d'imposta da valere ai fini IRPEF e ILOR,
nelle seguenti misure:
a) 20 per cento per i prelievi effettuati dal
decimo al quindicesimo anno dalla data del primo
versamento;
b) 30 per cento per i prelievi effettuati dal
sedicesimo al ventesimo anno dalla data del primo
versamento;
c) 40 per cento per i prelievi effettuati a partire
dal ventunesimo anno dalla data del primo versamento.
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3. In ciascun periodo d'imposta il credito d'imposta di cui
al comma 2 non può superare il limite di lire 150 milioni. Il
limite di cui al presente comma è aggiornato annualmente con
decreto del Ministro delle finanze.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non spetta in
ogni caso al titolare del conto relativamente all'eccedenza
della somma dei versamenti effettuati nei cinque anni
precedenti il primo prelievo, ad eccezione dei prelievi di cui
al comma 10 dell'articolo 1, rispetto al 10 per cento della
posizione individuale maturata alla data in cui viene
effettuato il primo prelievo.
5. Per i prelievi effettuati dal titolare nella ipotesi di
cui al comma 10 dell'articolo 1, si applica il credito di
imposta di cui al comma 2 in misura in ogni caso non inferiore
al 20 per cento della somma prelevata.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 8 dell'articolo 1, ai fini
del computo della durata del rapporto si considera anche il
periodo trascorso anteriormente alla data di trasferimento del
conto. I prelievi effettuati ai sensi del citato comma 8
dell'articolo 1 non costituiscono, alle condizioni ivi
previste, reddito imponibile.
7. Il soggetto che eroga le somme a titolo di proventi del
conto o di prelievo dallo stesso attesta le generalità del
titolare del conto o dei suoi aventi causa, la misura del
credito d'imposta spettante e la sussistenza dei requisiti di
cui alla presente legge, con certificazione conforme a modello
approvato con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
8. Il credito d'imposta di cui al comma 2 può altresì
essere fatto valere ai fini dell'IRPEF dovuta ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, lettere a), c),
d), e) ed f) del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
9. Nel caso in cui il titolare del conto di risparmio
previdenziale si avvalga della facoltà di cui al comma 10
dell'articolo 78
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della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il sostituto d'imposta
procede, ai fini dell'applicazione del credito d'imposta di
cui al comma 2, alla liquidazione ai sensi del comma 13 del
citato articolo 78 ed esegue il conguaglio finale tenendo
conto dei dati risultanti dalla certificazione di cui al comma
7 del presente articolo.
10. Il credito d'imposta di cui al comma 2 può essere fatto
valere ai fini dell'imposta sulle successioni, in caso di
decesso del titolare, da parte degli aventi causa.
11. Nel caso in cui vengano meno le condizioni previste
dalla presente legge relativamente al conto di risparmio
previdenziale, il titolare del conto o i suoi aventi causa
perdono fin dalla data di accensione del conto il diritto ai
benefìci fiscali di cui al presente articolo. In tal caso alle
maggiori imposte dovute si applica l'interesse annuo del 9 per
cento.
12. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le modalità di attuazione del presente
articolo.
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