| (Offerta al pubblico dei conti
di risparmio previdenziale).
1. All'offerta al pubblico dell'investimento nei conti di
risparmio previdenziale si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 18, 18- bis, 18- ter, 18- quater
e 18 quinquies del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.
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