| Onorevoli Colleghi! -- Le ragioni che ci hanno indotto a
ripresentare una proposta di legge in materia di piante
officinali per uso erboristico, aggiornata rispetto a quelle
presentate nell'VIII, nella IX, nella X e nella XI
legislatura, sono diverse. Le più importanti sono quelle
riguardanti: la crescente diffusione dell'automedicazione -
che pone una problematica anche di ordine sanitario - e il
conseguente attuale incremento del commercio (già oltre 2.000
esercizi di vendita) e dell'uso di tali piante; la necessità
di modificare profondamente la normativa nazionale vigente nel
settore e in primo luogo la legge 6 gennaio 1931, n. 99, che,
oltre ad essere obsoleta e fortemente inadeguata rispetto alle
novità intervenute e alle nuove conoscenze
tossicofarmacologiche, è anche fonte di continui
equivoci e contrastanti pareri; la mancanza di una
definizione legislativa chiara dei profili e delle competenze
delle figure professionali operanti nel settore
dell'erboristeria. Al riguardo va rilevato che i ruoli
dell'erboristeria e dell'erborista discendono soltanto dalla
tradizione e dall'esperienza, sono giuridicamente incerti,
sono oggetto di ricorrenti interpretazioni controverse e vi è
dunque bisogno di ricercare una loro adeguata collocazione e
definizione.
La stessa definizione e classificazione delle piante
officinali per uso erboristico richiede aggiornamenti e
precisazioni.
Secondo la legislazione vigente "per piante officinali si
intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo". Il
regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, indica
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57 piante officinali spontanee che sono in grado, a
seconda della specie, di esplicare determinate azioni
terapeutiche, salutari, aromatizzanti e cosmetiche.
Tutta la normativa esistente in materia è comunque
imperniata sulla legge 6 gennaio 1931, n. 99, a cui fecero
seguito, nel 1932, il regolamento applicativo e il già
ricordato elenco delle piante dichiarate officinali. Da allora
sono passati 60 anni; la realtà è profondamente mutata, ma le
leggi sono ancora le stesse ad eccezione di qualche vago punto
di riferimento offerto da alcune direttive CEE.
Sarà bene affermare che non è nostra intenzione né
sopravvalutare né sminuire il ruolo dell'erboristeria. C'è
qualche volta il rischio di una interpretazione di tipo magico
o superstizioso che va combattuta. Così come va combattuto e
scoraggiato ogni uso non corretto e non responsabile
dell'erboristeria, cui si deve guardare senza atteggiamenti
fideistici. Al tempo stesso va respinta ogni posizione
preconcetta o intento derisorio, nel rispetto di una
tradizione che ha le sue radici in una consolidata cultura
popolare.
Va ricordato che un'alta percentuale di piante officinali
consumate in Italia viene attualmente importata dall'estero,
anche se quelle estere, si sostiene da più parti, non sempre
eguagliano per qualità quelle nazionali, aggravando di varie
decine di miliardi il saldo negativo della nostra bilancia
agro-alimentare. Per converso sono sempre più numerosi gli
studiosi e gli esperti che ritengono che il nostro paese
possieda forti potenzialità nel campo della coltivazione di
dette piante. Un incremento di tale produzione, a cui mira,
assieme ad altre finalità, la presente proposta di legge,
consentirebbe, tra l'altro (come dimostrano alcune
significative esperienze in atto in Toscana ed in altre
regioni), il recupero di terre incolte e l'aumento
dell'occupazione giovanile, e potrebbe altresì consentire
nell'avvenire un apprezzabile incremento dell'esportazione di
buone qualità nazionali di piante officinali.
Inoltre, sia sulla base di ben note passate esperienze
(vedasi il largo contributo che le sostanze di origine
vegetale hanno dato e danno alla moderna farmacologia), sia
per gli orientamenti attuali derivanti, talvolta,
dall'isterilirsi della ricerca di composti sintetici, un
impulso alla attività di ricerca fitoterapica determinerebbe
nuovi stimoli anche alla ricerca farmaceutica.
La presente proposta di legge, volendo ricercare risposte
positive alle esigenze sopradette e ad altre ancora, ha lo
scopo di giungere ad una normativa moderna ed equilibrata che
disciplini la coltivazione, la raccolta, la trasformazione, il
commercio e la promozione della produzione e della ricerca nel
settore delle piante officinali utilizzabili in erboristeria
e, parzialmente, in farmaceutica. Costituendo la erboristeria
un'attività che incide positivamente o negativamente, anche a
seconda della correttezza della sua applicazione, sullo stato
di salute dei cittadini si intende altresì promuovere
l'educazione igienica e sanitaria particolarmente dei giovani
attorno a questa materia.
La proposta di legge ha tenuto conto e si è avvalsa degli
importanti risultati a cui sono pervenuti il dibattito e
l'elaborazione compiuti dalle associazioni professionali degli
erboristi e da altre associazioni, da esperti e studiosi della
materia, da amministratori locali e regionali. I presentatori
della proposta non hanno l'ambizione di prospettare soluzioni
interamente rispondenti a tutta la problematica del settore -
la disputa tra studiosi, operatori e cittadini attorno alla
erboristeria è tuttora assai viva e ben lungi da far prevedere
una conclusione a breve termine - ma si propongono più
realisticamente di fornire le risposte che sono oggi possibili
e di compiere un passo avanti essenziale per l'adeguamento e
lo sviluppo della normativa esistente, in modo da tutelare gli
acquirenti e dare tranquillità e sicurezza agli operatori
erboristici. La proposta di legge è dunque aperta a tutti i
contributi e a tutti i possibili miglioramenti, non
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avendo noi la pretesa di avere risolto tutti i complessi
problemi che abbiamo incontrato nel corso della sua
elaborazione.
Non è qui il caso di fare la storia, suggestiva e
antichissima, della coltivazione e dell'uso delle piante
officinali. Una storia che si perde nella leggenda, secondo la
quale il primo a seminare, in Tessaglia, tali piante sarebbe
stato il centauro Chirone, maestro di Esculapio.
E' comunque certo che delle loro virtù si trovano tracce
tra i cinesi 8.000 anni avanti Cristo. Così come è certo che
varie piante medicinali trattate dagli antichi studiosi del
mondo etrusco, egiziano e greco-romano, figurano ancora oggi
nelle farmacopee di diversi Paesi.
Dopo la caduta dell'impero romano furono gli arabi a
salvare e riscoprire l'uso delle piante nel campo della
terapeutica, perfezionando le tecniche della distillazione,
della cristallizzazione e della filtrazione.
Più tardi furono i grandi navigatori, con i loro arditi
viaggi e la scoperta di nuove terre - particolarmente delle
Americhe, che condussero alla importazione in Europa di nuove
specie di piante - ad allargare ed intensificare il commercio
delle droghe e a stimolare il risorgere, nell'Europa
occidentale, dello studio sistematico e approfondito delle
piante medicinali, indigene ed esotiche. Le farmacopee
tedesche, nel XVI secolo, citano e descrivono la preparazione
di 24 olii essenziali per la cura delle diverse malattie. In
Italia l'erboristeria raggiunge il massimo sviluppo nei secoli
XVI (è in tale secolo che sorgono in varie città gli "Orti dei
semplici", anticipatori degli attuali orti botanici), XVII e
XVIII. Dopo un periodo di oblio le piante medicinali sono oggi
in netta riscoperta in tutto il mondo, ed è indubbio che più
volte si sono avute conferme sperimentali di quanto era stato
empiricamente osservato nel passato con la terapia vegetale e
la medicina popolare.
Nell'esercizio di antiche pratiche e nell'uso di antiche
ricette è prevalsa a lungo l'influenza della superstizione e
dei riti della magia. Ciò era inevitabile. Però, con il
passare del tempo, la fitoterapia è andata acquistando, in
alcuni paesi europei, un rigore scientifico pari a quello
della medicina ufficiale, anche se non è ancora riuscita a
riscattarsi pienamente da una condizione di emarginazione e di
subordinazione; mentre nell'ambito comunitario la Gran
Bretagna e la Germania si sono già date una normativa
riguardante la erboristeria.
La chimica moderna ha portato, nella farmacoterapia, il
trionfo dei prodotti sintetici e ha ridotto drasticamente
l'uso di preparati a base di vegetali. Le preparazioni
magistrali a base di piante sono quasi scomparse nelle
prescrizioni mediche. Non sono invece diminuiti l'uso e la
produzione di preparati galenici a base di erbe medicinali
quali le tisane, le polveri, gli sciroppi, eccetera.
E' indubbio che il farmaco di sintesi chimica ha costituito
e costituisce ancora una conquista essenziale nella battaglia
per il miglioramento dello stato di salute degli individui e
della collettività e per l'innalzamento dell'età media delle
popolazioni. E' però altresì vero che mentre la legge di
riforma sanitaria ha voluto affermare la funzione sociale e la
prevalente finalità pubblica della produzione dei farmaci e ha
voluto prescrivere il ricorso ad una specifica legge dello
Stato per rinnovare profondamente la politica e la
regolamentazione del settore farmaceutico, i Governi
succedutisi negli ultimi anni quasi nulla hanno fatto per
creare le condizioni per giungere prima possibile alla
qualificazione della produzione e alla distribuzione di
farmaci di comprovata efficacia, riducendo all'essenziale il
campo di quelli prescrivibili. Cosicché, nonostante
l'efficacia e la indispensabilità dei farmaci, dall'eccesso
del loro uso (che è spesso causa di malattie iatrogene) (1)
derivano danni crescenti alla salute dei cittadini e un
continuo appesantimento della spesa sanitaria.
(1) Vedi anche il giudizio espresso dal CNEL nella sua
assemblea del 20-21 maggio 1980, che avanzò varie proposte per
non lasciare un settore così delicato alla spinta
consumistica.
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Non è facile individuare le varie cause che hanno concorso
a determinare la diffusione dell'autoterapia ed il crescente
ricorso all'uso dei prodotti naturali con il conseguente
boom dell'erboristeria. Molto probabilmente ciò è dovuto
alla crescente convinzione dei limiti della farmacoterapia nei
confronti della patologia oggi prevalente, dominata da
malattie degenerative di origine ambientale e sociale, nonché
dai danni crescenti alla salute umana derivanti dall'uso
eccessivo e improprio dei farmaci. Va inoltre tenuta presente
la tendenza a riscoprire e a ricercare un più equilibrato
rapporto con la natura, anche per sfuggire alla spinta
consumistica e alle suggestioni di campagne pubblicitarie poco
scrupolose che stanno investendo anche il settore delle piante
officinali per uso erboristico.
Questo atteggiamento, accompagnato talvolta da una
infatuazione acritica verso i prodotti erboristici, parte
dalla convinzione che la sostanza naturale sia una garanzia di
salute o, quanto meno, non esponga ai rischi indotti
dall'assunzione di medicinali.
A fronte di tale realtà, sembra in certi casi auspicabile
la sostituzione parziale dei medicamenti sintetici con piante
officinali, anche per ovviare al consumismo farmaceutico,
adeguandosi così ad altri paesi europei tra cui la Gran
Bretagna e la Repubblica federale di Germania. Ciò anche in
considerazione del fatto che non sembra dimostrato che un
principio attivo riprodotto per sintesi svolga lo stesso
effetto terapeutico del medesimo principio attivo presente in
medicamenti vegetali. Attualmente un terzo di tutti i prodotti
farmaceutici presenti nel mondo deriva da piante, e con i
miceti ed i batteri si supera il 60 per cento, ma in tale
derivazione è possibile e necessario andare ben oltre.
Ci pare comunque opportuno osservare che il fenomeno del
ritorno alla natura viene più volte utilizzato da varie
iniziative pubblicitarie che, avvalendosi della buona fede
dell'erborista, mirano alla ricerca di facili guadagni. Si
rende perciò ancora più necessaria un'azione dei poteri
pubblici per tutelare efficacemente gli interessi dei
consumatori e la salute dei cittadini. Al riguardo è bene
ricordare che il disposto, scarsamente attuato, dell'articolo
13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, relativa alla
disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande, afferma quanto segue: "è
vietato offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa
e in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando
denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o
attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati,
nonché disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede
o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, la
sostanza, la qualità e le proprietà nutritive delle sostanze
alimentari stesse o vantando particolari azioni
medicamentose". Tutelare il consumatore vuol dire anche
informarlo che può incorrere in conseguenze dannose per la
salute quando egli faccia ricorso ad un uso eccessivo e
prolungato di piante officinali vendibili in erboristeria.
Pur essendo noto che i pericoli derivanti dall'uso dei
prodotti erboristici paiono essere sensibilmente ridotti
rispetto a quelli provenienti dal consumo di farmaci sintetici
è comunque necessario - anche perché l'erborista, per quanto
esperto, non è un farmacista o un fitoterapista - considerare
l'autoterapia nei suoi risvolti sanitari ed adeguare le norme
legislative in modo da sottrarre i consumatori da eventuali
possibili pericoli, da inganni mercantili e tutelare la loro
salute.
All'erboristeria fa ricorso da sempre una fascia non
secondaria di cittadini traendone, in presenza di lievi
disfunzioni fisiologiche dell'organismo, a cui sono soggetti
anche gli individui sani, vari vantaggi e benefìci.
Del resto che l'erboristeria occupi uno spazio ed eserciti
un proprio ruolo è testimoniato anche dal fatto che
l'Organizzazione mondiale della sanità ha creato un proprio
centro di ricerche che sta lavorando alla individuazione delle
piante officinali
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utilizzabili in erboristeria. In ogni caso
l'automedicazione e l'erboristeria sono diventate delle realtà
consistenti con le quali anche il legislatore è chiamato a
misurarsi, cercando di disciplinarle in maniera corretta,
obiettiva e moderna.
Da quanto esposto finora - su cui è sicuramente utile un
ulteriore confronto - emerge la necessità di sancire mediante
norme legislative che le piante officinali e i loro derivati e
le preparazioni erboristiche utilizzabili e vendibili in
erboristeria sono quelli non configurabili come specialità
medicinali, in grado di manifestare, anche a fini preventivi,
generici effetti benefici e salutari che favoriscono funzioni
fisiologiche e stimolano fisiologicamente organi ed apparati
dell'organismo, o che esercitano un effetto igienico sul corpo
mediante uso cosmetico, e che sono comunque inoffensivi; e
cioè prodotti suscettibili di impieghi diversi da quello
terapeutico. Al tempo stesso si tratta, in buona parte, di
piante e derivati che sono ormai da tempo largamente acquisiti
nell'uso comune, sia familiare, per l'alimentazione e la
correzione organolettica dei cibi, che artigianale ed
industriale a scopo aromatizzante, cosmetico, liquoristico,
essenziero, enologico. Per tali impieghi - non
specificatamente erboristici - essi non sono oggetto della
presente proposta di legge e rimangono pertanto regolati da
altre specifiche vigenti norme.
L'erboristeria, così concepita e disciplinata, viene ad
avere un ruolo ed uno spazio propri, senza gli sconfinamenti e
i conseguenti conflitti, altrimenti inevitabili, con la
farmaceutica. I ruoli restano e devono restare ben diversi e
distinti, anche se può esservi, entro certi ambiti, una
determinata integrazione.
Rispetto alla normativa, la proposta di legge innova
fortemente anche per quanto concerne la formazione
professionale e le competenze degli operatori del settore
erboristico. Ciò accresce la responsabilità ed eleva la
professionalità degli erboristi rispetto a quanto è sancito
nella legge 6 gennaio 1931, n. 99.
Infatti, oltre alle modifiche relative ai criteri
dell'insegnamento e alla durata dei corsi per il conseguimento
del diploma di erborista, viene stabilito che per l'accesso a
detti corsi è richiesto il diploma di scuola media
superiore.
Sappiamo che alcuni ritenevano auspicabile una ulteriore
qualificazione degli erboristi e ne prospettavano il
conseguimento tramite un corso di laurea analogo a quello
delle discipline scientifiche e biologiche, in modo da
garantire al massimo la professionalità di operatori che
sarebbero diventati così fitoterapisti o "specialisti delle
piante officinali".
Si tratta di un auspicio e come tale non ci sentiamo di
escluderlo. Può darsi che, nell'avvenire, il legislatore possa
e debba riprenderlo nella dovuta considerazione.
Con l'attuale proposta di legge dobbiamo invece muovere
dalla realtà odierna e, tenendo conto di tutti i suoi aspetti,
anche di ordine culturale, tendere a dare una risposta
concreta e praticabile alle esigenze immediate e a quelle di
un futuro prevedibile. Sarà soprattutto l'esperienza a
suggerire gli adeguamenti e i cambiamenti che si renderanno
successivamente necessari.
Con la normativa proposta l'erborista viene autorizzato a
fornire ai clienti informazioni e consigli pratici, in
definitiva, le avvertenze e le modalità sull'uso dei prodotti
in vendita. Poiché gli effetti desiderati possono essere
commisurati anche alla quantità, alla durata dell'impiego e al
tipo di uso degli erborati, la norma è rivolta in primo luogo
a tutelare la salute del consumatore. Tale tutela dovrà essere
perseguita anche tramite la fissazione dei requisiti e delle
caratteristiche del prodotto erboristico: la buona qualità
delle merci poste in vendita (ossia assicurando l'identità
botanica, la provenienza delle piante); il rispetto del tempo
balsamico (e dunque della data della raccolta delle erbe in
modo da garantirne le caratteristiche ottimali che ne
giustificano l'impiego); la cura nella raccolta, conservazione
ed etichettatura delle droghe; la loro genuinità - assicurata
anche per le piante officinali di importazione - in relazione
ai residui di
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sostanze chimiche eventualmente impiegate nelle colture e
comunque inquinanti. Al medesimo fine - di informazione e,
altresì, di controllo da parte del pubblico - è tesa la norma
che prevede sulle etichette delle confezioni delle piante la
indicazione delle attività biologiche essenziali notoriamente
riconosciute, espresse secondo una terminologia elaborata e
proposta dalla Commissione tecnica consultiva prevista dalla
legge.
A coloro che ne fanno richiesta, l'erborista, in virtù
della sua accresciuta e più elevata formazione professionale e
delle sue competenze ed esperienze, può altresì fornire
miscelazioni estemporanee dei prodotti ammessi alla
utilizzazione e alla vendita nelle erboristerie per gli usi
previsti dalla legge.
Agli erboristi non sono invece consentite la miscelazione e
la vendita delle piante e dei prodotti erboristici
preconfezionati per qualsiasi finalità terapeutica. Essi non
possono utilizzare e vendere gli erborati in forza dei loro
princìpi attivi e delle loro proprietà terapeutiche.
Gli erboristi sono dunque operatori che intervengono in un
settore di "confine" delicato, che richiede una piena
consapevolezza della propria funzione e responsabilità.
La tabella A, la tabella B che il Ministero
della sanità approverà entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge e che abbiamo definito nella presente
proposta in via provvisoria e la tabella C
contribuiranno a facilitare l'opera degli operatori
erboristici e a garantire i consumatori, in primo luogo sotto
il profilo sanitario. La disputa, che continua tuttora, sul
carattere e sul merito di tali tabelle, ricollega
immediatamente ad alcuni quesiti essenziali riguardanti il
ruolo e i compiti attuali dell'erboristeria,
dei quali si è già parlato. Sicuramente tutte
o quasi tutte le piante incluse nella tabella C sono
potenzialmente suscettibili anche d'impiego terapeutico (così
come di impiego terapeutico sono suscettibili diversi prodotti
utilizzati nella liquoristica, nella cosmetica, in profumeria,
nell'alimentazione, eccetera), ma ciò non significa affatto
che debbano essere necessariamente usate solo a tale, fine.
L'esperienza, comunque, dimostra che usi diversi, anche
benefici e salutari, di prodotti erboristici, che non
presentano oltre misura un determinato potere tossico ed altri
rischi, sono possibili ed avvengono quotidianamente e
liberamente: ed è, ci pare, quanto la proposta di legge tende
ad assicurare e disciplinare.
Questa, coerente con le proprie finalità, rivolge una
particolare attenzione anche agli importanti punti concernenti
l'incentivazione, tramite le regioni, della coltivazione e
della ricerca scientifica sulle piante officinali.
L'incremento della produzione dovrà rispondere anche ad
esigenze di ordine economico e sociale; mentre lo sviluppo
della ricerca, sia pubblica sia privata, potrà contribuire ad
elevare il livello dell'erboristeria e a ridurre o contenere
l'uso dei farmaci di sintesi chimica.
Come abbiamo già avuto occasione di osservare, una serie di
problemi connessi all'impiego delle piante officinali per uso
erboristico presenta implicazioni di ordine igienico e
sanitario. Di essi non potrà fare a meno di occuparsi il
Servizio sanitario nazionale - e, particolarmente, le unità
sanitarie locali - secondo lo spirito della riforma sanitaria.
L'erboristeria è una realtà che fa parte degli usi e della
cultura del nostro e di molti altri popoli, e come tale va
seguita, regolata e controllata.
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