Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4216
DDL0318-0002
Progetto di legge Camera n. 318 - testo presentato - (DDL12-318)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C318. TESTIPDL
...C318.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC318 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Le ragioni che ci hanno indotto a
  ripresentare una proposta di legge in materia di piante
  officinali per uso erboristico, aggiornata rispetto a quelle
  presentate nell'VIII, nella IX, nella X e nella XI
  legislatura, sono diverse.  Le più importanti sono quelle
  riguardanti: la crescente diffusione dell'automedicazione -
  che pone una problematica anche di ordine sanitario - e il
  conseguente attuale incremento del commercio (già oltre 2.000
  esercizi di vendita) e dell'uso di tali piante; la necessità
  di modificare profondamente la normativa nazionale vigente nel
  settore e in primo luogo la legge 6 gennaio 1931, n. 99, che,
  oltre ad essere obsoleta e fortemente inadeguata rispetto alle
  novità intervenute e alle nuove conoscenze
  tossicofarmacologiche, è anche fonte di continui
  equivoci e contrastanti pareri; la mancanza di una
  definizione legislativa chiara dei profili e delle competenze
  delle figure professionali operanti nel settore
  dell'erboristeria.  Al riguardo va rilevato che i ruoli
  dell'erboristeria e dell'erborista discendono soltanto dalla
  tradizione e dall'esperienza, sono giuridicamente incerti,
  sono oggetto di ricorrenti interpretazioni controverse e vi è
  dunque bisogno di ricercare una loro adeguata collocazione e
  definizione.
    La stessa definizione e classificazione delle piante
  officinali per uso erboristico richiede aggiornamenti e
  precisazioni.
    Secondo la legislazione vigente "per piante officinali si
  intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo".  Il
  regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, indica
 
                               Pag. 2
 
  57 piante officinali spontanee che sono in grado, a
  seconda della specie, di esplicare determinate azioni
  terapeutiche, salutari, aromatizzanti e cosmetiche.
    Tutta la normativa esistente in materia è comunque
  imperniata sulla legge 6 gennaio 1931, n. 99, a cui fecero
  seguito, nel 1932, il regolamento applicativo e il già
  ricordato elenco delle piante dichiarate officinali.  Da allora
  sono passati 60 anni; la realtà è profondamente mutata, ma le
  leggi sono ancora le stesse ad eccezione di qualche vago punto
  di riferimento offerto da alcune direttive CEE.
    Sarà bene affermare che non è nostra intenzione né
  sopravvalutare né sminuire il ruolo dell'erboristeria.  C'è
  qualche volta il rischio di una interpretazione di tipo magico
  o superstizioso che va combattuta.  Così come va combattuto e
  scoraggiato ogni uso non corretto e non responsabile
  dell'erboristeria, cui si deve guardare senza atteggiamenti
  fideistici.  Al tempo stesso va respinta ogni posizione
  preconcetta o intento derisorio, nel rispetto di una
  tradizione che ha le sue radici in una consolidata cultura
  popolare.
    Va ricordato che un'alta percentuale di piante officinali
  consumate in Italia viene attualmente importata dall'estero,
  anche se quelle estere, si sostiene da più parti, non sempre
  eguagliano per qualità quelle nazionali, aggravando di varie
  decine di miliardi il saldo negativo della nostra bilancia
  agro-alimentare.  Per converso sono sempre più numerosi gli
  studiosi e gli esperti che ritengono che il nostro paese
  possieda forti potenzialità nel campo della coltivazione di
  dette piante.  Un incremento di tale produzione, a cui mira,
  assieme ad altre finalità, la presente proposta di legge,
  consentirebbe, tra l'altro (come dimostrano alcune
  significative esperienze in atto in Toscana ed in altre
  regioni), il recupero di terre incolte e l'aumento
  dell'occupazione giovanile, e potrebbe altresì consentire
  nell'avvenire un apprezzabile incremento dell'esportazione di
  buone qualità nazionali di piante officinali.
    Inoltre, sia sulla base di ben note passate esperienze
  (vedasi il largo contributo che le sostanze di origine
  vegetale hanno dato e danno alla moderna farmacologia), sia
  per gli orientamenti attuali derivanti, talvolta,
  dall'isterilirsi della ricerca di composti sintetici, un
  impulso alla attività di ricerca fitoterapica determinerebbe
  nuovi stimoli anche alla ricerca farmaceutica.
    La presente proposta di legge, volendo ricercare risposte
  positive alle esigenze sopradette e ad altre ancora, ha lo
  scopo di giungere ad una normativa moderna ed equilibrata che
  disciplini la coltivazione, la raccolta, la trasformazione, il
  commercio e la promozione della produzione e della ricerca nel
  settore delle piante officinali utilizzabili in erboristeria
  e, parzialmente, in farmaceutica.  Costituendo la erboristeria
  un'attività che incide positivamente o negativamente, anche a
  seconda della correttezza della sua applicazione, sullo stato
  di salute dei cittadini si intende altresì promuovere
  l'educazione igienica e sanitaria particolarmente dei giovani
  attorno a questa materia.
    La proposta di legge ha tenuto conto e si è avvalsa degli
  importanti risultati a cui sono pervenuti il dibattito e
  l'elaborazione compiuti dalle associazioni professionali degli
  erboristi e da altre associazioni, da esperti e studiosi della
  materia, da amministratori locali e regionali.  I presentatori
  della proposta non hanno l'ambizione di prospettare soluzioni
  interamente rispondenti a tutta la problematica del settore -
  la disputa tra studiosi, operatori e cittadini attorno alla
  erboristeria è tuttora assai viva e ben lungi da far prevedere
  una conclusione a breve termine - ma si propongono più
  realisticamente di fornire le risposte che sono oggi possibili
  e di compiere un passo avanti essenziale per l'adeguamento e
  lo sviluppo della normativa esistente, in modo da tutelare gli
  acquirenti e dare tranquillità e sicurezza agli operatori
  erboristici.  La proposta di legge è dunque aperta a tutti i
  contributi e a tutti i possibili miglioramenti, non
 
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  avendo noi la pretesa di avere risolto tutti i complessi
  problemi che abbiamo incontrato nel corso della sua
  elaborazione.
    Non è qui il caso di fare la storia, suggestiva e
  antichissima, della coltivazione e dell'uso delle piante
  officinali.  Una storia che si perde nella leggenda, secondo la
  quale il primo a seminare, in Tessaglia, tali piante sarebbe
  stato il centauro Chirone, maestro di Esculapio.
    E' comunque certo che delle loro virtù si trovano tracce
  tra i cinesi 8.000 anni avanti Cristo.  Così come è certo che
  varie piante medicinali trattate dagli antichi studiosi del
  mondo etrusco, egiziano e greco-romano, figurano ancora oggi
  nelle farmacopee di diversi Paesi.
    Dopo la caduta dell'impero romano furono gli arabi a
  salvare e riscoprire l'uso delle piante nel campo della
  terapeutica, perfezionando le tecniche della distillazione,
  della cristallizzazione e della filtrazione.
    Più tardi furono i grandi navigatori, con i loro arditi
  viaggi e la scoperta di nuove terre - particolarmente delle
  Americhe, che condussero alla importazione in Europa di nuove
  specie di piante - ad allargare ed intensificare il commercio
  delle droghe e a stimolare il risorgere, nell'Europa
  occidentale, dello studio sistematico e approfondito delle
  piante medicinali, indigene ed esotiche.  Le farmacopee
  tedesche, nel XVI secolo, citano e descrivono la preparazione
  di 24 olii essenziali per la cura delle diverse malattie.  In
  Italia l'erboristeria raggiunge il massimo sviluppo nei secoli
  XVI (è in tale secolo che sorgono in varie città gli "Orti dei
  semplici", anticipatori degli attuali orti botanici), XVII e
  XVIII.  Dopo un periodo di oblio le piante medicinali sono oggi
  in netta riscoperta in tutto il mondo, ed è indubbio che più
  volte si sono avute conferme sperimentali di quanto era stato
  empiricamente osservato nel passato con la terapia vegetale e
  la medicina popolare.
    Nell'esercizio di antiche pratiche e nell'uso di antiche
  ricette è prevalsa a lungo l'influenza della superstizione e
  dei riti della magia.  Ciò era inevitabile.  Però, con il
  passare del tempo, la fitoterapia è andata acquistando, in
  alcuni paesi europei, un rigore scientifico pari a quello
  della medicina ufficiale, anche se non è ancora riuscita a
  riscattarsi pienamente da una condizione di emarginazione e di
  subordinazione; mentre nell'ambito comunitario la Gran
  Bretagna e la Germania si sono già date una normativa
  riguardante la erboristeria.
    La chimica moderna ha portato, nella farmacoterapia, il
  trionfo dei prodotti sintetici e ha ridotto drasticamente
  l'uso di preparati a base di vegetali.  Le preparazioni
  magistrali a base di piante sono quasi scomparse nelle
  prescrizioni mediche.  Non sono invece diminuiti l'uso e la
  produzione di preparati galenici a base di erbe medicinali
  quali le tisane, le polveri, gli sciroppi, eccetera.
    E' indubbio che il farmaco di sintesi chimica ha costituito
  e costituisce ancora una conquista essenziale nella battaglia
  per il miglioramento dello stato di salute degli individui e
  della collettività e per l'innalzamento dell'età media delle
  popolazioni.  E' però altresì vero che mentre la legge di
  riforma sanitaria ha voluto affermare la funzione sociale e la
  prevalente finalità pubblica della produzione dei farmaci e ha
  voluto prescrivere il ricorso ad una specifica legge dello
  Stato per rinnovare profondamente la politica e la
  regolamentazione del settore farmaceutico, i Governi
  succedutisi negli ultimi anni quasi nulla hanno fatto per
  creare le condizioni per giungere prima possibile alla
  qualificazione della produzione e alla distribuzione di
  farmaci di comprovata efficacia, riducendo all'essenziale il
  campo di quelli prescrivibili.  Cosicché, nonostante
  l'efficacia e la indispensabilità dei farmaci, dall'eccesso
  del loro uso (che è spesso causa di malattie iatrogene) (1)
  derivano danni crescenti alla salute dei cittadini e un
  continuo appesantimento della spesa sanitaria.
     (1) Vedi anche il giudizio espresso dal CNEL nella sua
  assemblea del 20-21 maggio 1980, che avanzò varie proposte per
  non lasciare un settore così delicato alla spinta
  consumistica.
 
                               Pag. 4
 
    Non è facile individuare le varie cause che hanno concorso
  a determinare la diffusione dell'autoterapia ed il crescente
  ricorso all'uso dei prodotti naturali con il conseguente
  boom  dell'erboristeria.  Molto probabilmente ciò è dovuto
  alla crescente convinzione dei limiti della farmacoterapia nei
  confronti della patologia oggi prevalente, dominata da
  malattie degenerative di origine ambientale e sociale, nonché
  dai danni crescenti alla salute umana derivanti dall'uso
  eccessivo e improprio dei farmaci.  Va inoltre tenuta presente
  la tendenza a riscoprire e a ricercare un più equilibrato
  rapporto con la natura, anche per sfuggire alla spinta
  consumistica e alle suggestioni di campagne pubblicitarie poco
  scrupolose che stanno investendo anche il settore delle piante
  officinali per uso erboristico.
    Questo atteggiamento, accompagnato talvolta da una
  infatuazione acritica verso i prodotti erboristici, parte
  dalla convinzione che la sostanza naturale sia una garanzia di
  salute o, quanto meno, non esponga ai rischi indotti
  dall'assunzione di medicinali.
    A fronte di tale realtà, sembra in certi casi auspicabile
  la sostituzione parziale dei medicamenti sintetici con piante
  officinali, anche per ovviare al consumismo farmaceutico,
  adeguandosi così ad altri paesi europei tra cui la Gran
  Bretagna e la Repubblica federale di Germania.  Ciò anche in
  considerazione del fatto che non sembra dimostrato che un
  principio attivo riprodotto per sintesi svolga lo stesso
  effetto terapeutico del medesimo principio attivo presente in
  medicamenti vegetali.  Attualmente un terzo di tutti i prodotti
  farmaceutici presenti nel mondo deriva da piante, e con i
  miceti ed i batteri si supera il 60 per cento, ma in tale
  derivazione è possibile e necessario andare ben oltre.
    Ci pare comunque opportuno osservare che il fenomeno del
  ritorno alla natura viene più volte utilizzato da varie
  iniziative pubblicitarie che, avvalendosi della buona fede
  dell'erborista, mirano alla ricerca di facili guadagni.  Si
  rende perciò ancora più necessaria un'azione dei poteri
  pubblici per tutelare efficacemente gli interessi dei
  consumatori e la salute dei cittadini.  Al riguardo è bene
  ricordare che il disposto, scarsamente attuato, dell'articolo
  13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, relativa alla
  disciplina igienica della produzione e della vendita delle
  sostanze alimentari e delle bevande, afferma quanto segue: "è
  vietato offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa
  e in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando
  denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o
  attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati,
  nonché disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede
  o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, la
  sostanza, la qualità e le proprietà nutritive delle sostanze
  alimentari stesse o vantando particolari azioni
  medicamentose".  Tutelare il consumatore vuol dire anche
  informarlo che può incorrere in conseguenze dannose per la
  salute quando egli faccia ricorso ad un uso eccessivo e
  prolungato di piante officinali vendibili in erboristeria.
    Pur essendo noto che i pericoli derivanti dall'uso dei
  prodotti erboristici paiono essere sensibilmente ridotti
  rispetto a quelli provenienti dal consumo di farmaci sintetici
  è comunque necessario - anche perché l'erborista, per quanto
  esperto, non è un farmacista o un fitoterapista - considerare
  l'autoterapia nei suoi risvolti sanitari ed adeguare le norme
  legislative in modo da sottrarre i consumatori da eventuali
  possibili pericoli, da inganni mercantili e tutelare la loro
  salute.
    All'erboristeria fa ricorso da sempre una fascia non
  secondaria di cittadini traendone, in presenza di lievi
  disfunzioni fisiologiche dell'organismo, a cui sono soggetti
  anche gli individui sani, vari vantaggi e benefìci.
    Del resto che l'erboristeria occupi uno spazio ed eserciti
  un proprio ruolo è testimoniato anche dal fatto che
  l'Organizzazione mondiale della sanità ha creato un proprio
  centro di ricerche che sta lavorando alla individuazione delle
  piante officinali
 
                               Pag. 5
 
  utilizzabili in erboristeria.  In ogni caso
  l'automedicazione e l'erboristeria sono diventate delle realtà
  consistenti con le quali anche il legislatore è chiamato a
  misurarsi, cercando di disciplinarle in maniera corretta,
  obiettiva e moderna.
    Da quanto esposto finora - su cui è sicuramente utile un
  ulteriore confronto - emerge la necessità di sancire mediante
  norme legislative che le piante officinali e i loro derivati e
  le preparazioni erboristiche utilizzabili e vendibili in
  erboristeria sono quelli non configurabili come specialità
  medicinali, in grado di manifestare, anche a fini preventivi,
  generici effetti benefici e salutari che favoriscono funzioni
  fisiologiche e stimolano fisiologicamente organi ed apparati
  dell'organismo, o che esercitano un effetto igienico sul corpo
  mediante uso cosmetico, e che sono comunque inoffensivi; e
  cioè prodotti suscettibili di impieghi diversi da quello
  terapeutico.  Al tempo stesso si tratta, in buona parte, di
  piante e derivati che sono ormai da tempo largamente acquisiti
  nell'uso comune, sia familiare, per l'alimentazione e la
  correzione organolettica dei cibi, che artigianale ed
  industriale a scopo aromatizzante, cosmetico, liquoristico,
  essenziero, enologico.  Per tali impieghi - non
  specificatamente erboristici - essi non sono oggetto della
  presente proposta di legge e rimangono pertanto regolati da
  altre specifiche vigenti norme.
    L'erboristeria, così concepita e disciplinata, viene ad
  avere un ruolo ed uno spazio propri, senza gli sconfinamenti e
  i conseguenti conflitti, altrimenti inevitabili, con la
  farmaceutica.  I ruoli restano e devono restare ben diversi e
  distinti, anche se può esservi, entro certi ambiti, una
  determinata integrazione.
    Rispetto alla normativa, la proposta di legge innova
  fortemente anche per quanto concerne la formazione
  professionale e le competenze degli operatori del settore
  erboristico.  Ciò accresce la responsabilità ed eleva la
  professionalità degli erboristi rispetto a quanto è sancito
  nella legge 6 gennaio 1931, n. 99.
    Infatti, oltre alle modifiche relative ai criteri
  dell'insegnamento e alla durata dei corsi per il conseguimento
  del diploma di erborista, viene stabilito che per l'accesso a
  detti corsi è richiesto il diploma di scuola media
  superiore.
    Sappiamo che alcuni ritenevano auspicabile una ulteriore
  qualificazione degli erboristi e ne prospettavano il
  conseguimento tramite un corso di laurea analogo a quello
  delle discipline scientifiche e biologiche, in modo da
  garantire al massimo la professionalità di operatori che
  sarebbero diventati così fitoterapisti o "specialisti delle
  piante officinali".
    Si tratta di un auspicio e come tale non ci sentiamo di
  escluderlo.  Può darsi che, nell'avvenire, il legislatore possa
  e debba riprenderlo nella dovuta considerazione.
    Con l'attuale proposta di legge dobbiamo invece muovere
  dalla realtà odierna e, tenendo conto di tutti i suoi aspetti,
  anche di ordine culturale, tendere a dare una risposta
  concreta e praticabile alle esigenze immediate e a quelle di
  un futuro prevedibile.  Sarà soprattutto l'esperienza a
  suggerire gli adeguamenti e i cambiamenti che si renderanno
  successivamente necessari.
    Con la normativa proposta l'erborista viene autorizzato a
  fornire ai clienti informazioni e consigli pratici, in
  definitiva, le avvertenze e le modalità sull'uso dei prodotti
  in vendita.  Poiché gli effetti desiderati possono essere
  commisurati anche alla quantità, alla durata dell'impiego e al
  tipo di uso degli erborati, la norma è rivolta in primo luogo
  a tutelare la salute del consumatore.  Tale tutela dovrà essere
  perseguita anche tramite la fissazione dei requisiti e delle
  caratteristiche del prodotto erboristico: la buona qualità
  delle merci poste in vendita (ossia assicurando l'identità
  botanica, la provenienza delle piante); il rispetto del tempo
  balsamico (e dunque della data della raccolta delle erbe in
  modo da garantirne le caratteristiche ottimali che ne
  giustificano l'impiego); la cura nella raccolta, conservazione
  ed etichettatura delle droghe; la loro genuinità - assicurata
  anche per le piante officinali di importazione - in relazione
  ai residui di
 
                               Pag. 6
 
  sostanze chimiche eventualmente impiegate nelle colture e
  comunque inquinanti.  Al medesimo fine - di informazione e,
  altresì, di controllo da parte del pubblico - è tesa la norma
  che prevede sulle etichette delle confezioni delle piante la
  indicazione delle attività biologiche essenziali notoriamente
  riconosciute, espresse secondo una terminologia elaborata e
  proposta dalla Commissione tecnica consultiva prevista dalla
  legge.
    A coloro che ne fanno richiesta, l'erborista, in virtù
  della sua accresciuta e più elevata formazione professionale e
  delle sue competenze ed esperienze, può altresì fornire
  miscelazioni estemporanee dei prodotti ammessi alla
  utilizzazione e alla vendita nelle erboristerie per gli usi
  previsti dalla legge.
    Agli erboristi non sono invece consentite la miscelazione e
  la vendita delle piante e dei prodotti erboristici
  preconfezionati per qualsiasi finalità terapeutica.  Essi non
  possono utilizzare e vendere gli erborati in forza dei loro
  princìpi attivi e delle loro proprietà terapeutiche.
    Gli erboristi sono dunque operatori che intervengono in un
  settore di "confine" delicato, che richiede una piena
  consapevolezza della propria funzione e responsabilità.
    La tabella  A,  la tabella  B  che il Ministero
  della sanità approverà entro sei mesi dalla data di entrata in
  vigore della legge e che abbiamo definito nella presente
  proposta in via provvisoria e la tabella  C
  contribuiranno a facilitare l'opera degli operatori
  erboristici e a garantire i consumatori, in primo luogo sotto
  il profilo sanitario.  La disputa, che continua tuttora, sul
  carattere e sul merito di tali tabelle, ricollega
  immediatamente ad alcuni quesiti essenziali riguardanti il
  ruolo e i compiti attuali dell'erboristeria,
  dei quali si è già parlato.  Sicuramente tutte
  o quasi tutte le piante incluse nella tabella  C  sono
  potenzialmente suscettibili anche d'impiego terapeutico (così
  come di impiego terapeutico sono suscettibili diversi prodotti
  utilizzati nella liquoristica, nella cosmetica, in profumeria,
  nell'alimentazione, eccetera), ma ciò non significa affatto
  che debbano essere necessariamente usate solo a tale, fine.
  L'esperienza, comunque, dimostra che usi diversi, anche
  benefici e salutari, di prodotti erboristici, che non
  presentano oltre misura un determinato potere tossico ed altri
  rischi, sono possibili ed avvengono quotidianamente e
  liberamente: ed è, ci pare, quanto la proposta di legge tende
  ad assicurare e disciplinare.
    Questa, coerente con le proprie finalità, rivolge una
  particolare attenzione anche agli importanti punti concernenti
  l'incentivazione, tramite le regioni, della coltivazione e
  della ricerca scientifica sulle piante officinali.
  L'incremento della produzione dovrà rispondere anche ad
  esigenze di ordine economico e sociale; mentre lo sviluppo
  della ricerca, sia pubblica sia privata, potrà contribuire ad
  elevare il livello dell'erboristeria e a ridurre o contenere
  l'uso dei farmaci di sintesi chimica.
    Come abbiamo già avuto occasione di osservare, una serie di
  problemi connessi all'impiego delle piante officinali per uso
  erboristico presenta implicazioni di ordine igienico e
  sanitario.  Di essi non potrà fare a meno di occuparsi il
  Servizio sanitario nazionale - e, particolarmente, le unità
  sanitarie locali - secondo lo spirito della riforma sanitaria.
    L'erboristeria è una realtà che fa parte degli usi e della
  cultura del nostro e di molti altri popoli, e come tale va
  seguita, regolata e controllata.
 
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