| (Oggetto).
1. La presente legge disciplina la coltivazione, la
raccolta in ogni forma, la conservazione, l'importazione da
Paesi terzi, la commercializzazione all'ingrosso e al
dettaglio, la trasformazione industriale e artigianale delle
piante officinali, loro parti, droghe e derivati che, per loro
natura, trovano motivo d'uso con la denominazione di prodotti
di erboristeria, nella consuetudine erboristica.
2. La presente legge disciplina altresì la formazione
professionale e il riconoscimento dell'idoneità ad esercitare
l'attività agraria, di trasformazione e commerciale dei
diversi operatori del settore erboristico.
3. La presente legge detta infine le norme per garantire la
sicurezza, la genuinità e la qualità legale dei prodotti
destinati ad uso erboristico umano.
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