| (Termini tecnici).
1. Per "piante per uso erboristico" si intendono tutte le
varietà officinali che per loro natura e definizione botanica
trovano motivo d'uso nella consuetudine erboristica e che non
siano ricomprese in un apposito elenco, da approvare con
decreto del Ministro della sanità, che individua le piante
officinali la cui commercializzazione all'ingrosso,
importazione, trasformazione e vendita al dettaglio sono
vietate al comparto erboristico.
2. Per "parti di piante officinali" si intendono le sezioni
definite secondo la nomenclatura convenzionale della
botanica.
3. Per "droga" si intende la porzione di pianta cui si
riconosce la primarietà di apporto in principio attivo
peculiare.
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4. La denominazione di "prodotto erboristico di base" è
riservata alle sezioni separate o alla droga di una singola
varietà officinale, intere, nei vari tagli o in polvere,
classificate secondo l'uso commerciale.
5. La denominazione di "prodotto erboristico derivato" è
riservata ai derivati diretti e ai derivati complessi, così
come vengono convenzionalmente classificati nelle nomenclature
elencate alla tabella A allegata alla presente legge.
6. La denominazione di "preparazione erboristica" è
riservata alle forme merceologiche ottenute da prodotti
erboristici di base, non ulteriormente modificati, in seguito
ad un intervento industriale che ne comporti il
confezionamento o all'attività estemporanea dell'erborista in
erboristeria, ammettendosi alla denominazione anche le
miscelazioni di prodotti di base provenienti da più varietà
officinali e le preparazioni per fitocosmesi.
7. La denominazione di "specialità erboristica" è riservata
alle forme merceologiche, derivanti esclusivamente da attività
industriale o artigianale, nelle quali risultino commisti
derivati diretti o complessi, rispondenti alla definizione di
cui al comma 5, secondo una formulazione, notificata al
Ministro della sanità mediante una scheda tecnica,
qualitativamente e quantitativamente dichiarata in etichetta e
i cui fini d'uso siano oggetto di specifica illustrazione.
8. Per "forma merceologica" si intende la struttura di
presentazione del prodotto alla fase commerciale finale.
9. Per "uso erboristico" si intende la destinazione delle
tipologie elencate ai commi 4, 5, 6 e 7 al fine di trarne gli
effetti benefici e salutari che sulle funzioni dell'organismo
hanno l'azione e le interazioni dei princìpi attivi che
caratterizzano il fitocomplesso.
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