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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4218
DDL0318-0004
Progetto di legge Camera n. 318 - testo presentato - (DDL12-318)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C318. TESTIPDL
...C318.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC318 ZZ12 ZZPD ZZPR
                      (Termini tecnici).
    1.  Per "piante per uso erboristico" si intendono tutte le
  varietà officinali che per loro natura e definizione botanica
  trovano motivo d'uso nella consuetudine erboristica e che non
  siano ricomprese in un apposito elenco, da approvare con
  decreto del Ministro della sanità, che individua le piante
  officinali la cui commercializzazione all'ingrosso,
  importazione, trasformazione e vendita al dettaglio sono
  vietate al comparto erboristico.
    2.  Per "parti di piante officinali" si intendono le sezioni
  definite secondo la nomenclatura convenzionale della
  botanica.
    3.  Per "droga" si intende la porzione di pianta cui si
  riconosce la primarietà di apporto in principio attivo
  peculiare.
 
                               Pag. 8
 
    4.  La denominazione di "prodotto erboristico di base" è
  riservata alle sezioni separate o alla droga di una singola
  varietà officinale, intere, nei vari tagli o in polvere,
  classificate secondo l'uso commerciale.
    5.  La denominazione di "prodotto erboristico derivato" è
  riservata ai derivati diretti e ai derivati complessi, così
  come vengono convenzionalmente classificati nelle nomenclature
  elencate alla tabella A allegata alla presente legge.
    6.  La denominazione di "preparazione erboristica" è
  riservata alle forme merceologiche ottenute da prodotti
  erboristici di base, non ulteriormente modificati, in seguito
  ad un intervento industriale che ne comporti il
  confezionamento o all'attività estemporanea dell'erborista in
  erboristeria, ammettendosi alla denominazione anche le
  miscelazioni di prodotti di base provenienti da più varietà
  officinali e le preparazioni per fitocosmesi.
    7.  La denominazione di "specialità erboristica" è riservata
  alle forme merceologiche, derivanti esclusivamente da attività
  industriale o artigianale, nelle quali risultino commisti
  derivati diretti o complessi, rispondenti alla definizione di
  cui al comma 5, secondo una formulazione, notificata al
  Ministro della sanità mediante una scheda tecnica,
  qualitativamente e quantitativamente dichiarata in etichetta e
  i cui fini d'uso siano oggetto di specifica illustrazione.
    8.  Per "forma merceologica" si intende la struttura di
  presentazione del prodotto alla fase commerciale finale.
    9.  Per "uso erboristico" si intende la destinazione delle
  tipologie elencate ai commi 4, 5, 6 e 7 al fine di trarne gli
  effetti benefici e salutari che sulle funzioni dell'organismo
  hanno l'azione e le interazioni dei princìpi attivi che
  caratterizzano il fitocomplesso.
 
DATA=940421 FASCID=DDL12-318 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0318 TOTPAG=0030 TOTDOC=0025 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=020 PAGFIN=0008 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=031800 00 FASCIDC=12DDL0318 SORTNAV=0031800 000 00000 ZZDDLC318 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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