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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4219
DDL0318-0005
Progetto di legge Camera n. 318 - testo presentato - (DDL12-318)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C318. TESTIPDL
...C318.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC318 ZZ12 ZZPD ZZPR
                        (Definizioni).
    1.  Per "coltura erboristica" si intende la pratica agraria
  di semina, coltivazione e raccolta esercitata su terreni
  riconosciuti idonei e accatastati con procedura definita
 
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  dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali,
  il cui controllo è demandato agli organi competenti delle
  regioni e delle province autonome.
    2.  Per "raccolta erboristica spontanea" si intende
  l'attività svolta dall'erborista in possesso dei titoli di cui
  all'articolo 11 o da terzi sotto la sua diretta
  responsabilità.  L'alienazione del bottino erboristico
  derivante da raccolta spontanea può essere esercitata soltanto
  dall'erborista diplomato, nel rispetto delle disposizioni
  della presente legge.
    3.  Per "deposito erboristico" si intende il magazzino nei
  quale il coltivatore autorizzato o il raccoglitore di cui al
  comma 2, conservano le piante officinali raccolte e sottoposte
  a prima lavorazione.
    4.  Per "prima lavorazione" o "fitopreparazione" ammessa
  nell'ambito del deposito erboristico, si intendono le
  operazioni di cernita, pulizia, selezione, separazione di
  sezioni anatomiche, essiccazione e imballaggio in confezioni
  che, integre ed etichettate, sono cedibili ai soli
  trasformatori professionali o ai dettaglianti, legittimati a
  vendere al consumatore finale.
    5.  Per "laboratorio erboristico" si intende l'impresa di
  trasformazione delle piante officinali abilitata
  all'ottenimento di prodotti, preparazioni e specialità
  erboristiche così come definite all'articolo 2 commi 4, 5, 6 e
  7.  La costruzione dei laboratori erboristici è sottoposta ai
  vincoli fissati dalle disposizioni vigenti in materia di
  produzione di alimenti e bevande, eventualmente integrate da
  disposizioni specifiche che l'autorità sanitaria ritenga
  necessario adottare.
    6.  Per "erboristeria" si intende l'attività commerciale al
  dettaglio, gestita direttamente da un erborista in possesso
  dei titoli di cui all'articolo 11 o da un laureato in farmacia
  in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.
  In erboristeria sono commercializzabili i prodotti che
  figurano nella tabella B allegata alla presente legge, che di
  tale attività commerciale costituisce la tabella
  merceologica.
    7.  Per "piccolo laboratorio erboristico annesso
  all'attività di vendita" si intende lo spazio individuato in
  modo certo e attrezzato, organizzato per la produzione
 
                              Pag. 10
 
  di "preparazioni erboristiche" definite dalla sola
  miscelazione in quantitativi conformi di parti di piante,
  destinate ad essere vendute come tali nella stessa attività
  commerciale, ma con l'esclusione delle "specialità
  erboristiche".
    8.  Preparazioni più complesse di quelle definite al comma 7
  possono essere approntate nel piccolo laboratorio annesso
  all'attività di vendita:
        a)  se l'autorità competente per territorio accerta
  preventivamente le condizioni di idoneità igienico-sanitaria
  complessive;
        b)  se il titolare è in possesso dell'iscrizione
  all'albo professionale degli erboristi;
        c)  se le preparazioni rientrano nelle ipotesi
  previste dalla tabella A allegata alla presente legge;
        d)  se sono vendute nella stessa attività
  commerciale come prodotto confezionato.
 
DATA=940421 FASCID=DDL12-318 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0318 TOTPAG=0030 TOTDOC=0025 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=033 PAGFIN=0010 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=031800 00 FASCIDC=12DDL0318 SORTNAV=0031800 000 00000 ZZDDLC318 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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