| (Definizioni).
1. Per "coltura erboristica" si intende la pratica agraria
di semina, coltivazione e raccolta esercitata su terreni
riconosciuti idonei e accatastati con procedura definita
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dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali,
il cui controllo è demandato agli organi competenti delle
regioni e delle province autonome.
2. Per "raccolta erboristica spontanea" si intende
l'attività svolta dall'erborista in possesso dei titoli di cui
all'articolo 11 o da terzi sotto la sua diretta
responsabilità. L'alienazione del bottino erboristico
derivante da raccolta spontanea può essere esercitata soltanto
dall'erborista diplomato, nel rispetto delle disposizioni
della presente legge.
3. Per "deposito erboristico" si intende il magazzino nei
quale il coltivatore autorizzato o il raccoglitore di cui al
comma 2, conservano le piante officinali raccolte e sottoposte
a prima lavorazione.
4. Per "prima lavorazione" o "fitopreparazione" ammessa
nell'ambito del deposito erboristico, si intendono le
operazioni di cernita, pulizia, selezione, separazione di
sezioni anatomiche, essiccazione e imballaggio in confezioni
che, integre ed etichettate, sono cedibili ai soli
trasformatori professionali o ai dettaglianti, legittimati a
vendere al consumatore finale.
5. Per "laboratorio erboristico" si intende l'impresa di
trasformazione delle piante officinali abilitata
all'ottenimento di prodotti, preparazioni e specialità
erboristiche così come definite all'articolo 2 commi 4, 5, 6 e
7. La costruzione dei laboratori erboristici è sottoposta ai
vincoli fissati dalle disposizioni vigenti in materia di
produzione di alimenti e bevande, eventualmente integrate da
disposizioni specifiche che l'autorità sanitaria ritenga
necessario adottare.
6. Per "erboristeria" si intende l'attività commerciale al
dettaglio, gestita direttamente da un erborista in possesso
dei titoli di cui all'articolo 11 o da un laureato in farmacia
in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.
In erboristeria sono commercializzabili i prodotti che
figurano nella tabella B allegata alla presente legge, che di
tale attività commerciale costituisce la tabella
merceologica.
7. Per "piccolo laboratorio erboristico annesso
all'attività di vendita" si intende lo spazio individuato in
modo certo e attrezzato, organizzato per la produzione
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di "preparazioni erboristiche" definite dalla sola
miscelazione in quantitativi conformi di parti di piante,
destinate ad essere vendute come tali nella stessa attività
commerciale, ma con l'esclusione delle "specialità
erboristiche".
8. Preparazioni più complesse di quelle definite al comma 7
possono essere approntate nel piccolo laboratorio annesso
all'attività di vendita:
a) se l'autorità competente per territorio accerta
preventivamente le condizioni di idoneità igienico-sanitaria
complessive;
b) se il titolare è in possesso dell'iscrizione
all'albo professionale degli erboristi;
c) se le preparazioni rientrano nelle ipotesi
previste dalla tabella A allegata alla presente legge;
d) se sono vendute nella stessa attività
commerciale come prodotto confezionato.
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