| (Commercio all'ingrosso).
1. Le piante officinali, le droghe e le altre sezioni
separate sono vendute da raccoglitori, produttori, importatori
e grossisti in contenitori recanti in etichetta le seguenti
indicazioni:
a) nome comune e nome botanico della pianta secondo
la denominazione botanica internazionale, seguito dalla
indicazione della parte di pianta impiegata;
b) natura della pianta (spontanea o coltivata);
c) luogo di origine;
d) data di raccolta;
e) metodo di preparazione, eventuale trattamento
con fitofarmaci al fine di consentirne la conservazione;
f) data di confezionamento;
g) modalità di conservazione;
h) data di scadenza fino alla quale il prodotto è
in grado di conservare le sue proprietà specifiche in adeguate
condizioni di conservazione;
i) indicazione eventuale di pericolo, secondo le
vigenti disposizioni sull'etichettatura delle sostanze
pericolose;
l) nome e indirizzo del produttore o del
responsabile della commercializzazione del prodotto.
2. In caso di coltivazioni condotte con il metodo
biologico, in base alle vigenti
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normative, il prodotto potrà essere posto in commercio con la
dicitura "da coltivazione biologica".
3. Le piante officinali, loro parti e le droghe individuate
nell'elenco approvato con decreto del Ministro della sanità di
cui al comma 1 dell'articolo 2, e quelle elencate nella
tabella C allegata alla presente legge, che figurino nella
Farmacopea ufficiale italiana debbono essere conformi alle
caratteristiche da questa previste e le relative indicazioni
specifiche dovranno figurare in etichette ad integrazione di
quelle di cui al comma 1.
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