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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4221
DDL0318-0007
Progetto di legge Camera n. 318 - testo presentato - (DDL12-318)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C318. TESTIPDL
...C318.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC318 ZZ12 ZZPD ZZPR
                  (Commercio all'ingrosso).
    1.  Le piante officinali, le droghe e le altre sezioni
  separate sono vendute da raccoglitori, produttori, importatori
  e grossisti in contenitori recanti in etichetta le seguenti
  indicazioni:
        a)  nome comune e nome botanico della pianta secondo
  la denominazione botanica internazionale, seguito dalla
  indicazione della parte di pianta impiegata;
        b)  natura della pianta (spontanea o coltivata);
        c)  luogo di origine;
        d)  data di raccolta;
        e)  metodo di preparazione, eventuale trattamento
  con fitofarmaci al fine di consentirne la conservazione;
        f)  data di confezionamento;
        g)  modalità di conservazione;
        h)  data di scadenza fino alla quale il prodotto è
  in grado di conservare le sue proprietà specifiche in adeguate
  condizioni di conservazione;
        i)  indicazione eventuale di pericolo, secondo le
  vigenti disposizioni sull'etichettatura delle sostanze
  pericolose;
        l)  nome e indirizzo del produttore o del
  responsabile della commercializzazione del prodotto.
    2.  In caso di coltivazioni condotte con il metodo
  biologico, in base alle vigenti
 
                              Pag. 12
 
  normative, il prodotto potrà essere posto in commercio con la
  dicitura "da coltivazione biologica".
    3.  Le piante officinali, loro parti e le droghe individuate
  nell'elenco approvato con decreto del Ministro della sanità di
  cui al comma 1 dell'articolo 2, e quelle elencate nella
  tabella C allegata alla presente legge, che figurino nella
  Farmacopea ufficiale italiana debbono essere conformi alle
  caratteristiche da questa previste e le relative indicazioni
  specifiche dovranno figurare in etichette ad integrazione di
  quelle di cui al comma 1.
 
DATA=940421 FASCID=DDL12-318 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0318 TOTPAG=0030 TOTDOC=0025 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=010 PAGFIN=0012 RIGFIN=011 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=031800 00 FASCIDC=12DDL0318 SORTNAV=0031800 000 00000 ZZDDLC318 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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