| (Commercio al dettaglio).
1. I prodotti definiti all'articolo 2 possono essere
venduti solo dall'erborista in erboristeria e dal farmacista
in farmacia.
2. I prodotti di cui al comma 1 possono essere venduti sia
allo stato sfuso che come prodotto confezionato, con
esclusione delle "preparazioni erboristiche" e delle
"specialità erboristiche" che possono essere cedute solo
confezionate.
3. I prodotti del comparto erboristico si intendono
confezionati quando le unità di vendita, in gamme di valore
costanti, costituite da un prodotto all'interno di un
involucro in cui sono state confezionate prima di essere poste
in vendita, sono tali per cui il contenuto non possa essere
modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e ne
venga comunque lacerato il sigillo di garanzia.
4. L'erborista o il farmacista sono tenuti a fornire
informazioni sull'uso dei prodotti in vendita.
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