| (Etichettatura).
1. I prodotti del comparto erboristico venduti come
prodotto confezionato debbono riportare sul contenitore o su
etichette saldamente appostevi:
a) la denominazione di vendita;
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b) la dizione "prodotto erboristico" o una delle
denominazioni obbligatorie di cui ai commi 4, 5, 6 e 7
dell'articolo 2;
c) l'elenco degli ingredienti;
d) le indicazioni per l'uso;
e) il quantitativo netto;
f) la data di confezionamento;
g) il termine minimo di conservazione;
h) le modalità di conservazione;
i) il titolo alcolometrico volumico effettivo per i
prodotti aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2 per
cento in volume;
l) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la
sede del produttore e del confezionatore;
m) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del
distributore per i prodotti provenienti da Paesi membri o da
Paesi terzi;
n) il lotto di produzione.
2. Le piante officinali e le droghe vendute allo stato
sfuso, debbono riportare su apposito cartello applicato ai
recipienti che le contengono:
a) la denominazione comune e il nome botanico della
pianta secondo la dizione botanica internazionale, seguito
dalla indicazione della parte di pianta contenuta;
b) il luogo di origine;
c) il termine minimo di conservazione inteso come
data fino alla quale il prodotto è in grado di conservare le
sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di
conservazione;
d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la
sede del produttore o del responsabile della
commercializzazione del prodotto;
e) il prezzo per unità di vendita.
3. Le preparazioni erboristiche di cui al comma 7
dell'articolo 3 debbono riportare su etichette saldamente
apposte sull'involucro
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nel quale l'erborista o il farmacista preparatori le
pongono ai fini della vendita, almeno le indicazioni previste
dalle lettere a), c), d), e), g), h), ed l) del
comma 1.
4. Non possono riportare la dizione "prodotto erboristico"
o "preparazione erboristica" e rimangono sottoposti
all'obbligo del sistema di etichettatura previsto dal decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 o da leggi speciali, i
prodotti elencati ai numeri 7 e 9, lettere a), b), c), d),
e) ed i), della tabella B allegata alla presente
legge.
5. Le preparazioni di cui al numero 10 della tabella B
allegata alla presente legge sono sottoposte al regime di
etichettatura previsto dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, e
a quello previsto dalla lettera b) del comma 1 del
presente articolo.
6. E' vietato il commercio di prodotti che non riportino in
lingua italiana le indicazioni che per ciascuna categoria di
prodotto sono previste dal presente articolo.
7. Tutte le indicazioni debbono essere riportate con
caratteri indelebili e leggibili.
8. Le indicazioni di cui alle lettere a), b), e), g),
del comma 1 debbono figurare nello stesso campo visivo.
9. Sono applicabili ai prodotti di erboristeria, come
definiti dalla presente legge, le vigenti disposizioni che
impongono ulteriori e più specifici obblighi ai fini fiscali,
metrologici ed igienico-sanitari.
10. Nessun riferimento alla biologicità potrà farsi sui
derivati delle piante officinali e delle droghe se non
l'eventuale annotazione, senza maggiore evidenziazione
rispetto alle altre indicazioni di cui al comma 1, riguardante
la presenza di componenti derivanti da coltivazione biologica
e, nel caso, con specifico riferimento al componente che gode
di tale prerogativa.
11. Gli involucri e in genere i contenitori e le loro parti
destinati a venire a contatto diretto con i prodotti debbono
corrispondere ai requisiti previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e al decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108.
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