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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4223
DDL0318-0009
Progetto di legge Camera n. 318 - testo presentato - (DDL12-318)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C318. TESTIPDL
...C318.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC318 ZZ12 ZZPD ZZPR
                       (Etichettatura).
    1.  I prodotti del comparto erboristico venduti come
  prodotto confezionato debbono riportare sul contenitore o su
  etichette saldamente appostevi:
        a)  la denominazione di vendita;
 
                              Pag. 13
 
        b)  la dizione "prodotto erboristico" o una delle
  denominazioni obbligatorie di cui ai commi 4, 5, 6 e 7
  dell'articolo 2;
        c)  l'elenco degli ingredienti;
        d)  le indicazioni per l'uso;
        e)  il quantitativo netto;
        f)  la data di confezionamento;
        g)  il termine minimo di conservazione;
        h)  le modalità di conservazione;
        i)  il titolo alcolometrico volumico effettivo per i
  prodotti aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2 per
  cento in volume;
        l)  il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la
  sede del produttore e del confezionatore;
        m)  il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del
  distributore per i prodotti provenienti da Paesi membri o da
  Paesi terzi;
        n)  il lotto di produzione.
    2.  Le piante officinali e le droghe vendute allo stato
  sfuso, debbono riportare su apposito cartello applicato ai
  recipienti che le contengono:
        a)  la denominazione comune e il nome botanico della
  pianta secondo la dizione botanica internazionale, seguito
  dalla indicazione della parte di pianta contenuta;
        b)  il luogo di origine;
        c)  il termine minimo di conservazione inteso come
  data fino alla quale il prodotto è in grado di conservare le
  sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di
  conservazione;
        d)  il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la
  sede del produttore o del responsabile della
  commercializzazione del prodotto;
        e)  il prezzo per unità di vendita.
    3.  Le preparazioni erboristiche di cui al comma 7
  dell'articolo 3 debbono riportare su etichette saldamente
  apposte sull'involucro
 
                              Pag. 14
 
  nel quale l'erborista o il farmacista preparatori le
  pongono ai fini della vendita, almeno le indicazioni previste
  dalle lettere  a), c), d), e), g), h),  ed  l)  del
  comma 1.
    4.  Non possono riportare la dizione "prodotto erboristico"
  o "preparazione erboristica" e rimangono sottoposti
  all'obbligo del sistema di etichettatura previsto dal decreto
  legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 o da leggi speciali, i
  prodotti elencati ai numeri 7 e 9, lettere  a), b), c), d),
  e)  ed  i),  della tabella B allegata alla presente
  legge.
    5.  Le preparazioni di cui al numero 10 della tabella B
  allegata alla presente legge sono sottoposte al regime di
  etichettatura previsto dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, e
  a quello previsto dalla lettera  b)  del comma 1 del
  presente articolo.
    6.  E' vietato il commercio di prodotti che non riportino in
  lingua italiana le indicazioni che per ciascuna categoria di
  prodotto sono previste dal presente articolo.
    7.  Tutte le indicazioni debbono essere riportate con
  caratteri indelebili e leggibili.
    8.  Le indicazioni di cui alle lettere  a), b), e), g),
  del comma 1 debbono figurare nello stesso campo visivo.
    9.  Sono applicabili ai prodotti di erboristeria, come
  definiti dalla presente legge, le vigenti disposizioni che
  impongono ulteriori e più specifici obblighi ai fini fiscali,
  metrologici ed igienico-sanitari.
    10.  Nessun riferimento alla biologicità potrà farsi sui
  derivati delle piante officinali e delle droghe se non
  l'eventuale annotazione, senza maggiore evidenziazione
  rispetto alle altre indicazioni di cui al comma 1, riguardante
  la presenza di componenti derivanti da coltivazione biologica
  e, nel caso, con specifico riferimento al componente che gode
  di tale prerogativa.
    11.  Gli involucri e in genere i contenitori e le loro parti
  destinati a venire a contatto diretto con i prodotti debbono
  corrispondere ai requisiti previsti dal decreto del Presidente
  della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e al decreto
  legislativo 25 gennaio 1992, n. 108.
 
DATA=940421 FASCID=DDL12-318 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0318 TOTPAG=0030 TOTDOC=0025 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=031 PAGFIN=0014 RIGFIN=040 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=031800 00 FASCIDC=12DDL0318 SORTNAV=0031800 000 00000 ZZDDLC318 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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