| (Requisiti per lo svolgimento
dell'attività di coltivazione).
1. Per promuovere la formazione professionale di coloro che
esercitano attività di coltivazione delle piante di cui alla
presente legge, le regioni disciplinano lo svolgimento di
corsi speciali di qualificazione, specializzazione ed
aggiornamento tecnico che possono essere affidati alle
organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
2. Dal 1^ gennaio 1995 possono esercitare l'attività di
coltivazione delle piante di cui alla presente legge, così
come definita al comma 1 dell'articolo 3, coloro che abbiano
frequentato il corso di formazione professionale di cui al
comma 1 del presente articolo e abbiano acquisito il relativo
attestato di frequenza e di qualificazione professionale.
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