| (Alienazione da parte degli imprenditori
agricoli).
1. L'alienazione delle piante di cui alla presente legge e
di loro parti è consentita agli imprenditori agricoli previo
rilascio di apposita certificazione da parte di un erborista
che abbia conseguito il diploma di cui all'articolo 11 o di un
laureato in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica,
in possesso di diploma di erborista, che attestino la
corrispondenza delle modalità di produzione, prima lavorazione
e conservazione, nonché la corrispondenza dei prodotti, ai
requisiti di qualità individuati con decreto del Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali stabilisce, con proprio decreto, i requisiti di
qualità per i prodotti delle colture erboristiche.
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3. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire
dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale ivi
previsto.
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