| (Promozione della attività di coltivazione).
1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali istituisce, con proprio decreto, il catasto delle
aree destinate o destinabili alla pratica agraria della
coltivazione delle piante officinali e ne affida la
strutturazione e la conservazione documentale alle regioni e
alle province autonome.
2. Le regioni e le province autonome promuovono iniziative
per incentivare la coltivazione delle piante disciplinate
dalla presente legge, adeguando gli interventi alle
peculiarità dei territori, con priorità per quelli delle
comunità montane di cui all'articolo 28 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
3. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, le
regioni e le province autonome dispongono, con propria legge,
la concessione di contributi a favore di imprenditori agricoli
singoli o associati per:
a) l'attuazione di piani di sviluppo specifici per
la coltivazione delle piante disciplinate dalla presente
legge, nonché di programmi per la tutela, valorizzazione e
promozione commerciale dei prodotti agrari per uso
erboristico;
b) la realizzazione e la gestione di centri per la
raccolta, conservazione e prima lavorazione delle piante
disciplinate dalla presente legge e loro parti;
c) lo svolgimento di attività di ricerca e di
sperimentazione genetica ed agrotecnica finalizzata al
miglioramento genetico delle piante disciplinate dalla
presente legge ed alla produzione di sementi selezionate
nonché all'aggiornamento dei processi produttivi.
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