| (Formazione professionale).
1. Per esercitare le attività di cui ai commi 2, 5, 6 e 7
dell'articolo 3 è necessario aver conseguito il diploma
universitario di cui all'articolo 1, lettera a), della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. All'esercizio delle medesime attività sono ammessi i
laureati in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche,
dal cui piano di studi risulti il superamento degli esami di
farmacognosia e botanica farmaceutica.
3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 19
novembre 1990, n. 341, è definito l'ordinamento didattico del
corso di diploma universitario di cui al comma 1 del presente
articolo.
4. L'esercizio dell'attività prevista al comma 8
dell'articolo 3 è subordinato all'iscrizione all'albo
professionale di cui all'articolo 13.
5. Entro un anno dalla definizione dell'ordinamento
didattico ai sensi del comma 3 le università deliberano la
trasformazione dei corsi per il conseguimento del diploma di
erborista di cui all'articolo 7 della legge 6 gennaio 1931, n.
99, in corsi di diploma universitario. Entro lo stesso termine
le università possono istituire i corsi di diploma
universitario tenendo conto di quanto stabilito al comma 2
dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
l'esclusione dell'obbligo di sentire, fino a quando non verrà
istituito l'Albo professionale degli erboristi, i
rappresentanti degli ordini professionali.
6. Per esercitare l'attività di cui al comma 4
dell'articolo 3 è necessario essere almeno in possesso del
titolo di fitopreparatore, conseguibile con la frequenza di un
corso biennale di formazione professionale istituito dalle
regioni e dalle province autonome nell'ambito di quanto
previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
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